Famiglia, relazioni affettive  -  Alessandra Sarri  -  23/11/2021

Per le Sezioni Unite l’assegno divorzile non cessa automaticamente in caso di nuova convivenza del coniuge richiedente per effetto della natura compensativa

Con sentenza n. 32198d del 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una preliminare e precisa ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto, intervengono sul contrasto giurisprudenziale sorto in merito alle conseguenze che potrebbero derivare sulla sorte e sull’ammontare dell’assegno divorzile a seguito dell’istaurarsi di una nuova convivenza da parte del coniuge beneficiario, alla luce delle novità portate dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 che ha riconosciuto all’assegno natura composita emancipandosi da una prospettiva diretta a valorizzarne prevalentemente la natura assistenziale, peraltro legata alla necessità, per il beneficiario dell’assegno, del mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, al quale si è preferito quello della natura composita dell’assegno: assistenziale  e retributivo - compensativa .

Il principio di autodeterminazione valorizzato dalle Sezioni Unite con la decisione del 2018, riconosce al coniuge economicamente più debole, dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, un livello reddituale adeguato al contributo fornito al ménage familiare qualora abbia partecipato fattivamente alla formazione del patrimonio della famiglia e di quella personale dell’altro coniuge con sacrifici, anche rispetto alle proprie aspettative personali, sempre che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli adeguatamente, e non per sua colpa.

Nella parte motiva della sentenza la Corte analizza i tre orientamenti della Corte di Cassazione che si sono succeduti fin dalla fine degli anni ’80 in assenza di un preciso intervento del legislatore, differentemente dagli altri paese europei con legislazioni simili alla nostra, come la Francia, la Germania e la Spagna, ove invece è stato espressamente previsto che l’assegno di divorzio cessi con la nuova convivenza.

Un primo orientamento (Ex multis: Cass civ. n. 1477 del 1982; Cass civ. n. 24832 del 2014) che ha messo in luce il carattere precario dei benefici economici scaturenti dalla nuova convivenza  (in assenza di una disciplina organica sia sulle convivenze more uxorio che sulle unioni civili) ed afferma che il diritto all’assegno non cessa automaticamente all’istaurarsi di una nuova e duratura convivenza, ma può esser eventualmente rimodulato, lasciando l’onere della prova del mutamento migliorativo derivante dalla nuova convivenza sul coniuge onerato; 

Nel solco di questo primo orientamento, alcune sentenze evidenziano la nuova situazione di convivenza anche in riferimento all’assegno di separazione ( Cnf. Cass. civ. n. 5024 del 1997; Cass. civ. n. 17643 del 2007; Cass. civ. n. 16982 del 2018)

Un secondo orientamento (cfr.  Cass civ. n. 11975 del 2003; Cass civ. 17195 del 2011) che, pur non contrapponendosi al primo, afferma che il diritto all’assegno divorzile rimane sospeso per tutta la convivenza, entrando in una sorte di quiescenza, per poi riprendere cessata la convivenza; 

Infine un terzo, più recente, inaugurato con la sentenza n. 6855 del 2015 (Ex multis: Cass. civ. n. 32871 del 2020; Cass. civ. n. 29781 del 2020) che segna una netta cesura con i precedenti indirizzi laddove prevede la perdita del diritto all’assegno in caso di nuova, duratura e stabile convivenza del beneficiario, “rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente vita matrimoniale  ed il relativo tenore di vita”, così valorizzando al massimo il principio di autoresponsabilità che esclude ogni residua solidarietà post  matrimoniale.

Quest’ultimo orientamento è stato salutato con favore da buona parte della dottrina specializzata  perché ritenuto maggiormente aderente al nuovo contesto sociale, ma anche criticato in quanto poco convincente sotto il profilo dell’equità;

Le Sezioni Unite nel distaccarsi da quest’ultimo orientamento precisano che la caducazione automatica dell’assegno non solo non è stata prevista dalla legge, ma neppure sarebbe compatibile con la funzione compensativa dell’assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte, richiamando l’insegnamento della Corte Costituzionale, laddove afferma che la perdita di tutela deve esser prevista e, anche qualora lo fosse, è sempre opportuno adottare cautele nella previsione di automatismi, soprattutto quando sia coinvolto il superiore interesse dei minori.

Così è stato con la decisione n. 138 del 2008 con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 quater c.c., ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale non possa venir meno automaticamente o di diritto in ipotesi di nuova convivenza, oltre che di nuove nozze, senza una verifica della conformità di tale variazione nell’interesse della prole ;

Perché sorga e si mantenga il diritto all’assegno, secondo la Corte, il giudice deve accertare la carenza in capo ad uno dei coniugi di mezzi adeguati (concetto distinto e più ampio di autosufficienza economica), attraverso una ricostruzione della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, tenendo in conto dei parametri equiordinati quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia  al patrimonio familiare sia a quello  dell’altro coniuge, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio,  dovendo consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello di reddito adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, nel rispetto del principio di solidarietà coniugale, e ancor di più di quello della pari dignità dei coniugi.

Qualora invece vi sia una nuova convivenza (diversamente dalla contrazione di nuove nozze che è causa ex se della perdita del diritto all’assegno) va giudizialmente accertato il carattere della stabilità, facendo riferimento alla legge n. 76 del 2016 (art. 37), ossia alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilità quali l’esistenza di figli, la coabitazione, l’avere conti correnti in comune, la contribuzione al mènage familiare.

Quanto alla prova, è in capo al richiedente l’assegno dimostrare la pianificazione dei ruoli durante il matrimonio e il conseguente sacrificio delle proprie realistiche prospettive professionali e reddituali, nonché di esser oramai fuori dal circuito lavorativo e, comunque, di esser in una condizione diversa e deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe potuto trovare se non avesse dovuto rinunciare ad aspettative professionali per scelte familiari concordate con l’altro coniuge; mentre deve ritenersi che il coniuge obbligato debba limitarsi a provare l’altrui stabile convivenza, ma non anche quella di una effettiva contribuzione  di ciascuno dei conviventi, potendosi presumere e ricondursi agli obblighi di assistenza reciproci ( cnf. Cass civ. n. 23318 del 2021);

Le Sezioni Unite rilevano infine come la funzione compensativa dell’assegno mal si concili con una corresponsione periodica, tipica, invece, di una prestazione assistenziale,  ritenendo più funzionale attribuire all’ex coniuge una somma equitativamente determinata in funzione compensativa, in un’unica soluzione o sotto forma di assegno temporaneo, citando il progetto di riforma in corso di approvazione in parlamento che prevede proprio l’introduzione dell’assegno temporaneo, sulla scia di percorsi già intrapresi da numerosi ordinamenti europei, quali la Francia (art. 270 e ss code civil), in Svizzera (art 126 code civil ), in Spagna (art. 97 del cigo civil) e anche in Germania, che dovrà esser oggetto di accordo tra le parti,  non potendo esser imposto per provvedimento del giudice.

In conclusione, la Suprema Corte emette i seguenti principi di diritto:

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio”.

 

 


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