Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, considerata ai fini risarcitori l’ordinanza contingibile ed urgente del presidente della regione Sicilia dell’11 aprile 2020 - adottata nel quadro dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - che vietava di svolgere “financo quella attività sportiva e motoria che, almeno nei pressi della propria abitazione” la normativa statale consentiva, ha condannato la Regione siciliana al risarcimento del danno non patrimoniale.
Nella motivazione del provvedimento, d’altra parte, sembra essersi persa l’occasione per esprimersi sul danno esistenziale, richiamato anche dalla recente Cass. Civ. n. 13540 del 2023 “Il danno esistenziale, non costituisce una categoria autonoma di danno non patrimoniale cui debba corrispondere una separata liquidazione qualora il risarcimento abbia avuto ad oggetto un danno biologico, del quale costituisce l'essenza, dinamico-relazionale, prevista dalla norma”.
Si riporta di seguito il passaggio del provvedimento in cui si menziona, quale danno non patrimoniale risarcibile, il solo danno morale:
“Non può esservi luogo a risarcimento di danni patrimoniali, stante la loro insussistenza: per la duplice ragione che essi né, da un lato, sono stati in alcun modo provati dall’appellante; né, d’altro lato, potrebbero ritenersi, secondo l’id quod plerumque accidit, sussistenti nell’an ma incerti nel quantum.
Invero, trattandosi di un minorenne (classe 2009), è proprio secondo l’id quod plerumque accidit che può escludersi la sussistenza di danni patrimoniali che siano stati conseguenza immediata e diretta delle limitazioni al movimento imposte dalla qui impugnata ordinanza.
Nondimeno, quanto al danno non patrimoniale — danno morale, nella specie risarcibile anche ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale lesione di diritti di libertà costituzionalmente garantiti — è vero l’esatto contrario.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 2056 e 1226 c.c., la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata con valutazione equitativa.
In considerazione di ogni circostanza, ivi inclusa l’età dell’appellante — non correlabile allo svolgimento di attività lavorative, ma assai delicata sotto il profilo della crescita e della formazione psicologica dell’individuo — il collegio ritiene di liquidare il pregiudizio patito dall’appellante nella misura di euro 200 pro die, per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza impugnata (non risultando in questa sede che ne siano state impugnate di ulteriori, né precedenti, né successive).”
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