Famiglia, relazioni affettive  -  Manuel Capretti  -  31/07/2023

Nota a Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 18 Aprile 2023 n. 10290 - Manuel Capretti

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale, quale giudice di seconde cure, che aveva respinto il gravame del genitore intimato del pagamento, segnatamente confermando il provvedimento di primo grado del giudice di pace, quest'ultimo in reiezione dell'opposizione a precetto, spiegata proprio dalla parte che si doleva della mancata riconducibilità del “contributo destinato alle vacanze estive dei figli” nel novero delle spese straordinarie, così da escluderne l'assoggettamento alla rivalutazione ISTAT, per converso riconosciuta da entrambi i giudici di merito, in virtù della caratterizzazione dell'esborso quale integrazione del contributo forfettario al mantenimento.

La Suprema Corte, nel percorrere l'argomentazione ermeneutica che conduce alla decisione, esprime una premessa già di per sé dirimente della questione controversa, nello specifico facendo espresso rimando al provvedimento giudiziale che ha disposto il regime regolamentativo della condizione economica della prole - in un contesto, come quello in esame, di avvenuta disgregazione del nucleo familiare - ciò che costituisce l'unico elemento di raffronto da tenere in considerazione nelle cause di opposizione all'esecuzione, ove si disquisisce, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., del diritto della parte istanze a procedere ad esecuzione forzata. 

Assume, per l'effetto, pregnanza decisiva proprio l'assunto del giudice della causa familiare, riportando la Cassazione proprio le considerazioni ivi recepite, ove si è stabilito come si trattasse della “corresponsione di un ulteriore importo forfettario annuale per le spese destinate alle vacanze estive dei figli … quantificabile in anticipo”, nonché come il genitore ricorrente non si sia mai doluto di tale statuizione, non attivando il sindacato giurisdizionale volto a sovvertire la classificazione dell'esborso.

E', invero, notorio come il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. consenta all'opponente al precetto di invocare l' inefficacia  - originaria o sopraggiunta -  del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione forzata, ovvero l'intimazione di obbligazioni non rinvenibili nel provvedimento giudiziale, non già di sollecitare una nuova rivalutazione nel merito delle statuizioni recepite nel summenzionato titolo, ciò che è esclusivamente riservato ai mezzi di impugnazione, di cui, come detto, il ricorrente in Cassazione, nel caso di specie, non si è mai avvalso, nell'intangibile “quantificazione forfettaria (del contributo vacanze, ndr.), accettata dal padre”.

Il giudice di legittimità, ciò appurato, fornisce, altresì, un'ulteriore prospettazione – per sole finalità esegetiche, alla luce della decisività delle argomentazioni antescritte – a precisazione della distinzione, in materia di spese straordinarie, tra quelle routinarie, ripetitive nel tempo e quelle più prettamente eccezionali.

La Suprema Corte richiama, in tal senso, l'arresto di cui alla sentenza Cass. 379/2021 anche, ad avviso dello scrivente, per contrastare gli assunti del ricorrente per cui “rientrano tra le spese straordinarie tutti gli esborsi non ricorrenti e non prevedibili in anticipo, ma anche quelli che esorbitano dalle basilari esigenze di vita quotidiana dei figli”.  Deve preliminarmente rammentarsi come il contributo al mantenimento non assolva meramente ad una funzione di carattere alimentare, bensì sia diretto a soddisfare una pluralità di esigenze, quali quelle sanitarie, scolastiche, educative, sportivo – ricreative, nonché di stabile organizzazione domestica. Ciò nonostante, in relazione ai medesimi bisogni della prole appena elencati – segnatamente di connotazione scolastico – educativa e sanitaria – possono necessitarsi degli esborsi, esorbitanti e non ricompresi nella somma forfettaria a titolo di mantenimento, che, sebbene non preventivamente prevedibili nel quantum, sono certi, nella loro ripetitività periodica, nell'an, così da legittimare il genitore anticipatario la richiesta nei confronti dell'altro del rimborso della quota parte, così come stabilita nello specifico titolo giudiziale in tema di spese straordinarie, sulla sola scorta del predetto provvedimento giurisdizionale e senza che vi sia bisogno della previa concertazione genitoriale sull'impegno economico da sostenere, in distinzione rispetto agli esborsi “imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare”, per la rifusione dei quali è necessario non soltanto il previo accordo tra le parti, ma si risolve in un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'eccezionalità dell'esborso – nello specifico sull'idoneità della spesa “di recidere ogni legame con i caratteri dell'ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento” - l'eventuale contestazione del genitore nei confronti del quale è stato intimato il rimborso della quota parte.

Alla luce di quanto appena esposto, è, dunque, facile comprendere come la Suprema Corte abbia respinto il ricorso, in totale conferma – soprattutto sulla scorta per provvedimento giudiziale “vigente inter partes” “mai messo in discussione” - della decisione del Tribunale di merito quale giudice dell'appello.


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