L’ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso del genitore soccombente avverso il provvedimento di merito che ha disposto l’affidamento esclusivo dei figli minori, sulla scorta del contegno ostruzionistico, posto in essere dal medesimo a suo discapito, diretto ad impedire il diritto di visita della prole con questi collocata all’altro genitore, nonché nella constatazione dell’omesso esercizio dell’eguale diritto, spettante al ricorrente, nell’interesse dell’altro figlio minore prevalentemente residente con il genitore controricorrente in Cassazione.
La Suprema Corte, nel motivare la decisone, ha rammentato, ad colorandum, come nella fase di prime cure il ricorrente sia stato destinatario delle misure di cui all’art. 614 c.p.c., istituto che merita approfondimento in questa sede.
I summenzionati provvedimenti di coercizione indiretta sono strettamente correlati alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c. - ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, in parte trasposto nel nuovo art. 473 bis.39 c.p.c. quale norma sull’attuazione indiretta nel novellato processo della famiglia - certamente configurando il descritto stato dei fatti un contrasto sulle modalità dell’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
Deve rammentarsi come sia censurabile non già la condotta del genitore volta a disinteressarsi dell’esercizio del diritto di visita della prole giudizialmente riconosciuto, evidenziandosi come l’indicato comportamento corrisponda all’espressione dell’autodeterminazione dell’individuo alla stregua dell’art. 2 Cost. - che evidentemente contempla anche la facoltà di non avvalersi di un diritto del quale si beneficia, ossia, nel caso di specie, la prerogativa di trascorrere del tempo con i figli - in altre parole non coercibile in alcun modo, per converso ciò potendosi ripercuotere - come avvenuto nell’ipotesi in esame - unicamente nella valutazione giudiziale afferente all’idoneità genitore, indubbiamente non attagliandosi ad un contegno sintomatico di dedizione alla cura, accudimento ed affezione della prole.
È, al contrario, certamente suscettibile di rimedio processuale coercitivo la condotta ostativa, posta in essere con la finalità di non consentire all’altro genitore di avvalersi del diritto di visita nei periodi, recepiti o stabiliti dal provvedimento giudiziale, di spettanza della prole, ciò costituendo violazione meritevole di sanzione - congiuntamente o disgiuntamente - in ossequio all’elencazione di cui all’abrogato art. 709 ter c.p.c. - come detto riproposte nel vigente art. 473 bis.39 c.p.c. - già peraltro annoverando la precedente norma, nella versione emendata dalla legge delega 206 del 2021, l’espressa previsione applicativa della condanna ad una somma per ogni violazione o inadempimento futuro unitamente alla misure dell’ammonizione e del risarcimento del danno (ponendosi tale prima innovazione in senso sovvertente rispetto al precedente orientamento di legittimità che escludeva il cumulo delle sanzioni dell’art. 709 ter e dell’art. 614 c.p.c.).
Volgendo lo sguardo all’assetto normativo attuale, l’introdotto art. 473 bis.39 c.p.c., nel confermare il cumulo sanzionatorio di cui sopra, afferma l’esistenza proprio di condotte ostacolanti il diritto di visita quale presupposto applicativo - già, peraltro, figlio dell’innovazione di cui alla disposizione immediatamente vigente di cui al 709 ter c.p.c. di cui alla novella della legge delega - dovendosi, peraltro, leggere la disposizione riformata unitamente all’immediatamente precedente dell’ art. 473 bis.38 c.p.c.,risultando, tali due susseguenti articoli di riforma quale frammentazione del vecchio assetto in nome della creazione di un meccanismo di attuazione diretta dei provvedimenti- regolamentata dal punto 38 per quanto concerne la modalità dell’affidamento e la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale - nonché di attuazione indiretta - prevista dal punto 39 per le gravi inadempienze e le condotte ostruzionistiche - avendo realizzato il legislatore una sorta di atomizzazione dell’art. 709 ter c.p.c..
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