IN RELAZIONE A DETERMINATI ATTI (ONDE SOTTRARSI A CONDIZIONAMENTI ESTERNI CHE EGLI NON RIESCE A CONTRASTARE), COME DOVRÀ COMPORTARSI IL G.T.?
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La risposta a tale quesito non può essere a senso unico. Dipenderà, volta a volta, dalle condizioni psichiche della persona.
Per meglio dire: nessuna ablazione della capacità d’agire potrà giustificarsi, di regola, allorché la persona richiedente vanti una sufficiente lucidità mentale - accusando estremi di mera soggezione psicologica (non già psicopatologica) verso un familiare o un terzo. Limitare, in tale situazione, la capacità d’agire della persona darebbe luogo, verosimilmente, ad applicazioni eccessive e distorte del nuovo fronte di protezione.
Diverso il caso in cui la difficoltà per i soggetto fragile di contrastare comportamenti - dannosi - altrui, dipenda da uno stato di vera e propria sofferenza psichica, tale da privare la persona in esame della lucidità mentale (anche se sarà improbabile, qui, l’ipotesi di un amministrato volto a invocare lui stesso la propria ‘incapacitazione’).