Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  11/10/2021

Negoziazione assistita familiare e responsabilità del notaio da errata autentica dell’accordo - Giuseppe Piccardo

La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dal reclamo di una notaio avverso la decisione  del Consiglio Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto (di seguito anche Co.Re.Di), con la quale le erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie per la negligenza nella conservazione degli atti e per la violazione dell’art. 147, lett. a) l.  n. 89/2013 (di seguito anche legge notarile o l.n.) e per avere, così, compromesso il decoro e il prestigio della funzione notarile.

In particolare, la questione riguarda l’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale di accordo di separazione personale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 che prevedeva, oltre alla regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, il trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell’immobile già adibito a casa coniugale, per un corrispettivo di Euro 12.000, con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario e l’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso la competente Agenzia del territorio -  Servizio di pubblicità immobiliare. 

La suddetta scrittura privata, recante la firma dei coniugi autenticata dai rispettivi avvocati, era stata, successivamente, autenticata da una notaio, con forma analoga a quella prevista dall’art. 72 l.n. e, dunque, con lettura alle parti della scrittura dell’orario di sottoscrizione e senza indicazione del numero di repertorio e di raccolta. Ad avviso della professionista, infatti, era sufficiente un’autentica cosiddetta “minore”, che non necessita di controllo di legalità dell’atto. Il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione e la Notaio rogava l’atto di cessione immobiliare tra i coniugi, ma il Conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile, che deferiva la Notaio al competente Co.Re.Di. Il suddetto organismo disciplinare riteneva, altresì, la condotta della notaio colpevole per l’inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica di cui all’articolo 5, co. 3, l. n. 162/2014, secondo cui l’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il comma 3 del citato art. 5 prevede che quando le parti, con l’accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Ad avviso dell’organismo di disciplina, l’autentica del verbale di accordo di separazione non rispettava le modalità previste dall’art. 72 l.n., nonché le corrette modalità di  conservazione dell’atto, con l’iscrizione a raccolta ed a repertorio, e di sua trascrizione, atteso che tale incombente era stato espressamente posto a carico di uno dei coniugi. 

La Suprema Corte, rigettava pressoché integralmente il ricorso della Notaio, con rinvio alla Corte d’Appello al solo fine di mera rideterminazione della sanzione irrogata, sulla base dei seguenti principi di diritto:   

1) L’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 6, co. 3, l. n.162/2014, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Dunque, sarebbe proprio il legislatore, nel disciplinare i poteri certificativi dell’avvocato nell’ambito della negoziazione assistita delle separazioni e dei divorzi, a fare rinvio all’art. 5 l. n. 162/2014, il quale, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai fini della trascrizione dell’accordo, che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

2) Dal combinato disposto degli artt. 5, co. 3 e 6 d.l. n. 132/2014 emerge che, al fine di procedere alla trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare, (eventualmente) contenuto nell’accordo di separazione o divorzio, occorre, necessariamente, l’autentica ulteriore delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.                                                                                                    

Quanto sopra, anche in correlazione al disposto dell’art., co. 1, 2657 c.c., secondo cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”, in combinato disposto con l’articolo 2674 c.c., che impone al conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge e dalle disposizioni della legge notarile. Tali disposizioni compongono un quadro normativo articolato da cui emergono i tratti caratterizzanti del sistema di pubblicità immobiliare, anche sotto il profilo delle condizioni cui è subordinata la trascrizione di un determinato titolo nei registri immobiliari.                                                                 

3) La continuità, sul punto, con l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato, in modo costante, la tassatività del disposto dell’articolo 2657 c.c. in relazione alla trascrivibilità dell’accordo di separazione che riconosca ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di essi, con la conseguenza che tale accordo, inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume la  forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti  dell’art.. 2699 c.c. (conforme Cass. civ., 15 maggio 1997, n. 4306). Ne consegue che il verbale suddetto, solo in quanto tale successivamente all’avvenuta omologazione che lo rende efficace, costituisce titolo idoneo alla trascrizione.                                                                                                                                                La legge non prevede deroghe espresse alla regola della preventiva autentica delle scritture private ai fini della trascrizione, in quanto la necessità di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare, nonché del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni, diretto a garantire la certezza dei diritti.                                                                                                                        

La decisione in commento, ad avviso dello scrivente condivisibile, sollecita un cenno alla questione dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e/o divorzio, in relazione ai quali, l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, è nel senso di ritenere che possano avvenire esclusivamente mediante atto notarile, non avendo  il verbale autenticato dai difensori delle Parti in sede di giudizio contenzioso o consensuale/congiunto valore di atto pubblico. Tuttavia, sul punto sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite della Suprema Corte, a seguito dell’ordinanza di rimessione della prima sezione  (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3089).  




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