Danni  -  Redazione P&D  -  30/10/2021

Morte di un cagnolino - Gabriella Marcatajo

Nota è la pronuncia del Tribunale di Pavia, (Trib. Pavia, sez. III civile, 16 settembre 2016, n. 1266, in Giur.it., 2017, p. 1077)) riguardante la morte di un cane, ucciso mentre si trova all'interno di un terreno di proprietà degli attori, a causa di un colpo di fucile proveniente da oltre la recinzione del fondo.

Il giudice civile, liberamente valutando le prove raccolte nel giudizio penale (pur conclusosi con l’assoluzione dell’imputato dal delitto ex art. 544 bis c.p., per difetto di dolo) e considerando accertata la colpa del cacciatore, riconosce la responsabilità aquiliana per danno non patrimoniale.

Escluso il patrimoniale, trattandosi di “un cucciolo di cane meticcio nato in casa e senza alcun valore commerciale non può aver cagionato una perdita economica ai suoi padroni”, la risarcibilità del danno non patrimoniale viene affermata, sul presupposto che “nel caso di specie si è in presenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta”.

In questa direzione, si individua nell’art. 2 Cost., inteso quale clausola aperta al riconoscimento delle posizioni soggettive via via emergenti nel contesto sociale e ordinamentale, il referente normativo a protezione di un diritto collocato a presidio del rapporto tra il “padrone” e l’animale d’affezione.

 




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