In ottemperanza ai propri compiti istituzionali ed ai poteri conferitele dall’art. 7- bis del Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, al fine di consentire l’effettiva applicazione dell’intervento legislativo sul punto e la piena attuazione dei diritti da questo attribuiti alla tutela dei minori, l’Autorità è intervenuta, sul piano prescrittivo, a tutela dei consumatori, nell’assicurare che sia loro fornito un sistema di parental control, il più efficace ed efficiente possibile dal punto di vista tecnico.
L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, con la Delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio””, ha individuato i requisiti minimi dei sistemi di parental control rilasciati dagli operatori, le modalità di realizzazione degli stessi, le modalità di configurazione, la fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte dei titolari dei contratti di servizi di comunicazione elettronica. Ed ha prescritto che dette forme di assistenza debbano prevedere almeno una chatbot, un copilot od numero gratuito di assistenza telefonica.
Ciò significa che sebbene sia consentito ai minorenni di utilizzare i social network e di generare un proprio profilo nel cyber spazio, non sia parimenti lecito avvalersi di nomignoli, di false identità, o di dati anagrafici fasulli (fake), atteso che esse possano trarre in inganno gli altri utenti, favorire pratiche comunicative illecite e scorrette, o peggio in tal modo istigare gli altri adolescenti a delinquere.
Parimenti è evidente che i gestori dei noti cyber-network debbano ristrutturare i propri social, affinché sia consentito ai genitori, ai tutori od agli adulti, preposti alla rappresentanza dei minorenni, di esercitare le rispettive facoltà di supervisione e di vigilanza avvalendosi dei parental control. Al momento assenti del tutto.
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