-  Sapone Natalino  -  05/11/2014

MICROPERMANENTI: TABELLE HARD - C. Cost. 235/14 - Natalino SAPONE

- C. Cost. 235/14 sancisce l'insussistenza del princpio di riparazione integrale del danno in caso di micropermanenti da sinistri stradali.

- Tale principio va bilanciato con l'esigenza di contenimento dei costi assicurativi.

- È possibile il risarcimento del danno morale ma nel limite di 1/5

 

1.- Per le micropermanenti da sinistri stradali non vige il principio "Tout le dommage". Corte Costituzionale 16/10/2014, n. 235, pres. Tesauro, rel. Morelli, ha infatti rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sollevata in quanto tale norma - prevedendo un risarcimento (del danno biologico per micropermanenti da sinistri stradali) basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali - non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

 

2.- Un primo passaggio da segnalare, in quanto di notevole rilievo pratico, concerne l"immediata applicabilità – ossia anche ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore – dell"art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che, al comma 3-ter, subordina la risarcibilità del danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità, alla suscettibilità di accertamento clinico strumentale obiettivo; e, con il comma 3-quater, prevede che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 [...], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

Ciò in quanto, spiega la Corte cost., tali nuove disposizioni non attengono alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto. Dunque il giudice delle leggi dà della norma una lettura in chiave squisitamente processuale, svuotandola di portata sostanziale. Il che dovrebbe condurre verso un"interpretazione estensiva delle previsioni, in omaggio al principio di strumentalità del processo.

 

3.- Altro passaggio da sottolineare è quello in cui la Corte costituzionale, soffermandosi a interpretare le due previsioni (commi 3-ter e 3-quater), distingue il danno biologico permanente da quello temporaneo. Per il primo (danno biologico permanente) è necessario un "accertamento clinico strumentale"; per il secondo può essere sufficiente anche un mero riscontro visivo. Sembra dunque la Corte aderire alla lettura delle disposizioni in chiave progressiva, nel senso che il conseguenza 3-quater costituisce il primo filtro, superato il quale scatta (per il danno biologico permanente) il più rigoroso filtro dell"accertamento strumentale, di cui al comma 3-ter.

Le perplessità comunque rimangono. Anche il comma 3-quater parla di lesioni di lieve entità, nozione questa che sembra avere senso solo in relazione al danno biologico permanente.

 

4.- Passa poi la Corte ad affrontare la questione di legittimità sollevata in riferimento all"art. 3 Cost. La questione viene rigettata in quanto "la prospettazione di una disparità di trattamento - che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa - è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.

Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con "equo e motivato apprezzamento", appunto, "delle condizioni soggettive del danneggiato"".

 

5.- Gli altri profili di illegittimità costituzionale erano motivati in ragione della non liquidabilità del danno morale e del "limite" apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico.

In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione è stata ritenuta infondata in quanto, benché l'art. 139 cod. ass. faccia testualmente riferimento al solo danno biologico e non anche al danno morale, con la sentenza n. 26972 del 2008 è stato chiarito che il cosiddetto danno morale - e cioè la sofferenza personale - è suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, ma "rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente".

"La norma denunciata non è, quindi, aggiunge la Corte costituzionale, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3".

 

6.- In relazione poi al profilo del limite all'integrale risarcimento del danno alla persona, osserva la Corte costituzionale che il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non è un valore assoluto e intangibile, ma può entrare in bilanciamento con altri valori. "Orbene, dice Corte cost., in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella - lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato".

 

7.- Dunque la pronuncia del giudice delle leggi sancisce l"onnicomprensività delle tabelle legali per le micropermanenti da sinistri stradali. Il che sta a significare l"invalicabilità delle tabelle legali ad opera delle categorie. Il danno morale esiste, costituisce posta ulteriore risarcibile, ma non può varcare le tabelle e non può operare al di fuori di esse e dei limiti per esse vigenti. Come si può spiegare questo se le tabelle non fanno menzione del danno morale? La Corte costituzionale lo spiega – riprendendo un passo della n. 26972/08 – con la trasmutazione del danno morale in danno biologico: il danno morale "rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente".

Quindi il giudice può e deve tener conto del danno morale, ma ciò può fare non liquidando un danno extra-tabellare bensì incrementando l'ammontare del danno biologico, secondo dunque la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del citato comma 3.

L"invalicabilità delle tabelle viene garantita internalizzando le categorie, le quali (la pronuncia parla del danno morale in particolare, ma questo vale anche, e a maggior ragione, per il danno esistenziale o componente dinamico-relazionale) giocano un ruolo, ma sempre dentro i confini tabellari. Le categorie sono strutture liquide, suscettibili di essere assorbite l"una dentro l"altra.

Si può allora dire che tra la logica tabellare e quella categoriale vince la prima. Nella logica categoriale – in cui le categorie sono dotate di valenza ontologica – è connaturata un"irresistibile propensione verso l"integralità del risarcimento. Le categorie pretendono di avere l"ultima parola. Questa è la logica che ha fatto dire alla S.C. in qualche pronuncia che l"interprete deve verificare in primo luogo se un determinato tipo di pregiudizio è compreso nelle tabelle e, in caso negativo, deve aggiungere tale pregiudizio all"importo tabellare. Nella logica tabellare invece – quella di Corte cost. 235/13 – a prevalere sono le tabelle sulle categorie, anche se queste non vengono azzerate.

A tabelle hard corrispondono categorie soft, questa la logica tabellare. A categorie hard corrispondono tabelle soft, questa la logica categoriale.

La pronuncia in commento, se per un verso, chiude il discorso con riguardo alle micropermanenti da sinistri stradali, per altro verso, sembra rendere più ardua l"estensione della logica tabellare al di fuori di tale settore. Il cerchio motivazionale si chiude infatti con la limitazione – all"esito del bilanciamento – del principio di integrale riparazione del danno. Il principio di riparazione integrale entra in bilanciamento con l"esigenza di contenimento dei premi assicurativi. Dunque sarà difficile esportare il principio del risarcimento parziale là dove tale esigenza – di contenimento dei premi assicurativi – non è presente.

 

8.- Il perentorio asserto secondo cui il danno morale "rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" non determina l"applicabilità al danno morale dei criteri di accertamento previsti per le lesioni di lieve entità; il che sancirebbe l"abrogazione del danno morale stricto sensu (dolore su base emotiva), essendo questo per definizione insuscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo e di riscontro visivo.

Il problema non si pone in quanto sia l"accertamento clinico strumentale obiettivo come il riscontro medico visivo attengono alla lesione; dunque sono riferibili al danno-evento (lesione dell"integrità psico-fisica) e non anche al danno-conseguenza. Per il quale danno-conseguenza rimangono quindi le normali regole di prova, con il conseguente venir meno dei vincoli probatori di cui alla l. n. 27/12. Se non è ravvisabile il danno-evento, non è risarcibile nessun danno-conseguenza (non solo il danno-conseguenza biologico ma anche quello morale ed anche quello patrimoniale). Ma se il danno-evento è, anche secondo i nuovi criteri, ravvisabile, allora i danni-conseguenza vanno verificati secondo le normali regole, ossia secondo il regime della prova libera (e non vincolata).




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