-  Redazione P&D  -  13/02/2016

INTERESSI PRIMARI E DANNO ESISTENZIALE - Cass. 2217/16 - Natalino SAPONE

Cass. civ., sez. lav., 4.2.2016, n. 2217, pres. Stile, rel. Manna, ha confermato la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'INPS al risarcimento del danno esistenziale patito per effetto della ritardata corresponsione del trattamento economico di maternità.

La S.C. ricorda che il danno esistenziale, "recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. - essere desunto da massime di comune esperienza (cfr., più di recente, Cass. n. 777/15). Tuttavia, è pur sempre necessario (v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08), al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito: a) abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi".

"Le difficoltà economiche allegate dalla ricorrente – continua la S.C. – quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale (ma non è di questo che qui si discute) e/o incidere sulla qualità della vita, ma non assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana (come suggerito dalla ricorrente), a meno che (ma ciò riguarda questioni di merito, estranee alla presente sede) non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari (come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc.)".

Non si comprende bene quando nella motivazione si fa riferimento all"ingiustizia e quando ai danni-conseguenza. Difetto, questo, presente del resto anche nella pronuncia delle Sezioni Unite 26972/2008. La pronuncia ragiona ed argomenta utilizzando stilemi eventistici. Pare presupporre una classificazione dei vari danni sulla base del tipo di ingiustizia (fatto-reato, lesione di diritto inviolabile). Laddove invece nella giurisprudenza più recente sembra crescere la tendenza – più condivisibile – di organizzare le varie tipologie di danni non patrimoniali in prospettiva consequenzialistica. Secondo la quale prospettiva il danno morale non è il danno da fatto-reato ma la sofferenza morale, quale che sia l"ingiustizia alla base, e il danno esistenziale non è il danno da lesione di diritti inviolabili ma il danno da sconvolgimento della vita quotidiana o dell"assetto relazionale, quale che sia il diritto leso a monte.

Comunque la decisione in commento è interessante nel punto in cui indica una serie di interessi primari, la cui compromissione – sembra di capire – dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale. E questi sono: l"interesse alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute, etc. In particolare è degno di nota il riferimento all"interesse alla casa e allo studio.

È auspicabile che prima o poi la S.C. prosegua nell"elencazione degli interessi primari. Così come è auspicabile che la S.C. chiarisca che cosa realmente intende quando afferma che il pregiudizio risarcibile non è danno-evento ma danno-conseguenza, oggetto di una prova aggiuntiva. In particolare chiarisca in che cosa davvero si distingue il danno-conseguenza dal danno-evento.

Forse solo se prenderà finalmente sul serio questa domanda, la giurisprudenza si collocherà in un orizzonte concettuale idoneo al superamento del vizio eventistico ancora diffuso – come dimostra anche la sentenza che si annota. È insomma il momento per fare un passo avanti, aprendo – nella direzione intrapresa dalla giurisprudenza più recente – una nuova fase di riflessione, più distesa, centrata, più che sull"ossessione dei danni bagatellari, sul danno in quanto tale. Se ne trarrà un guadagno in termini di concretezza, di vicinanza alle dinamiche proprie del danno alla persona. Mentre i diritti inviolabili sono lontani, troppo lontani.




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