Il Tar Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), con la sentenza 28 novembre 2023, n. 345, ha dichiarato che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario, nel caso di una controversia relativa ai poteri del commissario straordinario nominato nell’ambito di una fondazione.
E’ interessante, seppur brevemente in questo scritto, ripercorrere il reasoning dei giudici amministrativi emiliani, atteso che esso può contribuire a fare chiarezza sulla natura giuridica delle fondazioni e, contestualmente, ad aprire qualche riflessione pro futuro sui possibili sviluppi di questi particolari soggetti giuridici non lucrativi.
Nel caso di specie, la fondazione è il risultato della trasformazione di una precedente azienda speciale, cui partecipa una pluralità di soggetti pubblici, tra cui una CCIAA. La soggettività giuridica di diritto privato è rinvenibile dai seguenti parametri:
Dai “parametri” sopra richiamati, i giudici amministrativi hanno fatto discendere alcune conseguenze, tra le quali, si ricordano:
La sentenza de qua, confermando la ratio legis rinvenibile nel Codice civile del 1942, secondo la quale le fondazioni devono considerarsi soggetti giuridici disciplinati dalle norme di diritto privato, permette di svolgere qualche riflessione in merito alla composizione “pubblica” delle fondazioni e alle conseguenze derivanti da tale composizione. Il riferimento, in questa sede, è alle previsioni contenute nel Codice del Terzo settore. Come è noto, l’art. 4, comma 2 del d. lgs. n. 117/2017 esclude l’iscrizione nel Runts (registro unico nazionale del Terzo settore) per “gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati” dagli enti pubblici. Alla luce della sentenza in commento, ci si può interrogare sulla portata di questa esclusione, nel senso che, anche se il Consiglio di Amministrazione di una fondazione è composto da rappresentanti nominati da amministrazioni pubbliche, la fondazione non muta natura, rimanendo nel novero dei soggetti giuridici di diritto privato? Non si potrebbe, in quest’ottica, ipotizzare di applicare a tutte le fondazioni originate da soggetti pubblici per la gestione di attività di interesse generale (si pensi, al comparto sanitario, per esempio) quanto previsto da un altro periodo contenuto nel medesimo comma dell’art. 2 sopra citato, che recita quanto segue: “Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.”?