Fragilita, storie, diritti  -  Valeria Cianciolo  -  18/09/2016

Ma il diritto deve regolare la vita e la morte? – di Valeria Cianciolo

Il caso è di quelli che induce a riflettere. La notizia è di ieri 17 settembre 2016.

Si legge sul Corriere della Sera: "Per la prima volta, l"eutanasia viene applicata su un minore. È avvenuto nelle Fiandre. Secondo quanto riporta la Bbc il malato terminale era un diciassettenne . «Soffriva di dolori fisici insopportabili. I dottori hanno usato dei sedativi per indurre il coma come parte del processo», ha spiegato Wim Distelmans, direttore del Centro di controllo dell'eutanasia, senza precisare se si tratti di un ragazzo o di una ragazza."

Doverosa dunque, una riflessione sull"eutanasia e sui limiti. I nostri e quelli della legge che in Italia non c"è. Ma se vi fosse, la legge può mettere dei limiti alla mia autodeterminazione?

 «Nella disciplina storica per molto tempo ha prevalso l' idea che il corpo appartenesse alla natura» così ha detto il grande storico francese Jacques Le Goff.

E se ci riflettiamo un momento, anche il nostro codice civile all"interno del suo primo libro, dedica pochi articoli sul corpo umano e sulla morte.

I dibattiti che si animano da anni, in ambito filosofico, medico e giuridico, attorno alle scelte in merito alla propria morte, dal rifiuto delle cure, alla cosiddetta eutanasia vera e propria, vertono su concezioni della vita e della sua disponibilità totalmente divergenti e difficilmente conciliabili. L"ambito da cui il dibattito sul fine vita si origina e si trasforma in vero e proprio scontro tra posizioni opposte e di difficile conciliazione, è certamente quello dell"etica.

Serve forse ricordare, l' ammonimento di Michel de Montaigne: «La vita è un movimento ineguale, irregolare e multiforme». E questo fa sì che la vita appaia come irriducibile ad un carattere proprio del diritto: il dover essere eguale, regolare, uniforme. Da qui, da quest' antico e ineliminabile conflitto, nascono le difficoltà che oggi registriamo, più intense di quelle del passato.

La situazione italiana si presenta emblematica sotto questo profilo, per il prolungato silenzio legislativo in merito ad una disciplina positiva e dettagliata della materia in questione e per la difficoltà di pervenire a risultati condivisi nel dibattito attualmente in corso.

In Italia, alcuni parlamentari stanno sostenendo una legge sull"eutanasia, proposta dai radicali con una raccolta di firme e della quale la Camera ha avviato la scorsa primavera la discussione generale nelle Commissioni Giustizia e Affari sociali col supporto di Sinistra Italiana – favorevole anche all"eutanasia dei minori – e il plauso del Movimento 5 Stelle (i cui militanti si sono detti largamente favorevoli in un sondaggio online alla legalizzazione).

Ogni anno 200 italiani arrivano in Svizzera per trovare la dolce morte: pagano dai 10 ai 13mila euro.

In Olanda, Belgio e Lussemburgo il medico somministra la sostanza letale, in Svizzera deve essere il paziente ad assumerla. In clinica, con una pastiglia di un potente narcotico come il pentobarbital sodico, in tre minuti ci si addormenta per non svegliarsi più.

La dolce morte elvetica è per tutti?

Pare di no. In Svizzera può andare solo chi trova i soldi ed è trasportabile, quindi la maggioranza dei malati terminali deve rinunciarvi.

 

Le problematiche giuridiche dell"eutanasia

"Eutanasia" deriva dal greco "ευθανασία", che significa "buona morte" ed è intesa nel senso di morte procurata volontariamente per porre fine alle sofferenze del malato.

Nel mondo antico, questa parola era usata per indicare una morte serena, felice, spesso identificata con la morte eroica o con la morte naturale in vecchiaia.

La parola, tuttavia, ha conosciuto un utilizzo solo in epoca moderna ad opera del filosofo Bacone che in un suo scritto del 1605,  lo rivestì di una valenza del tutto nuova, inerente all"ambito medico, come accompagnamento indolore del malato nella fase terminale della vita.

Intanto, proviamo a capire la differenza fra eutanasia attiva e passiva.

La prima grande differenza che solitamente si riscontra nella letteratura giuridica, è quella tra "eutanasia attiva" ed "eutanasia passiva" e serve a distinguere i comportamenti commissivi da quelli omissivi. L"eutanasia attiva corrisponde all"eutanasia vera e propria in senso terminologico, cioè al comportamento attivo, il cui effetto, previsto o meno, sia la morte del malato.

La caratteristica in rilievo è l"azione determinante la morte, come causa o concausa. L"esempio classico più rappresentativo della tipologia in questione è quello della somministrazione di una dose letale di un farmaco.

Olanda e Belgio si differenziano dagli altri paesi, in quanto si sono dotati di una disciplina specifica che autorizza l"eutanasia attiva.

Si comprende facilmente come questo comportamento sia spesso assimilato alla fattispecie dell"omicidio, in quanto è presente l"elemento soggettivo, l"atto commissivo, il nesso di causalità e l"evento morte. La differenza si riscontra essenzialmente nelle circostanze particolari dell"azione. Al contrario, l"eutanasia passiva, è denotata dall"elemento di omissione della condotta, ma sul versante pratico, risulta spesso molto difficile identificare questo carattere. E" facilmente riconducibile a comportamento omissivo la mancata somministrazione di un medicinale necessario a tenere in vita il paziente.

Ma possiamo dire la stessa cosa, nei casi di interruzione di una terapia, attraverso, ad esempio, il distacco di un"apparecchiatura, sicuramente interpretabile come condotta attiva? In questi casi si parla di "omissione tramite commissione"[1].

La problematicità di una tale distinzione non è di poco conto quando queste categorie siano usate da buona parte della dottrina come metodo di misurazione della liceità di un comportamento.

All"interno della categoria dell"eutanasia per commissione rileva l"ulteriore distinzione tra "eutanasia diretta" ed "eutanasia indiretta", fondata sull"intenzione alla base della condotta.

Si intende infatti per "eutanasia diretta" quella forma di eutanasia, in cui l"effetto della condotta, la morte del paziente, sia intenzionalmente prevista e perseguita dal soggetto agente[2]. Si deve perciò escludere da questa categoria, il caso in cui l"azione avesse lo scopo di curare o di lenire le sofferenze, cagionando invece come effetto secondario la morte. Questa ipotesi è propria dell""eutanasia indiretta", quella cioè in cui l"agente ha contribuito all"esito letale, probabilmente anticipandolo, senza che ciò fosse l"obiettivo primario della sua azione.

Cosa succede in Belgio

Si legge su Avvenire di oggi: "La notizia dell'eutanasia praticata a un bambino "ci addolora e ci preoccupa: la vita è sacra e deve essere accolta, sempre, anche quando questo richiede un grande impegno", ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei."

Sempre su Avvenire, Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la Vita italiano afferma: "Il pendio scivoloso sul quale da tempo il Belgio si è incamminato sui temi del fine vita rompe oggi un altro tabù... La deriva belga dovrebbe costituire un campanello d'allarme per quanti, forse troppo superficialmente, si apprestano a promuovere la legislazione eutanasica nel Parlamento italiano. Non lascia ben sperare, purtroppo, l'esito della consultazione online degli attivisti del M5S", prosegue Gigli.

Dopo un approfondito dibattito, in Belgio nel 2002 è stata approvata la "Loi relative à l"euthanasie" che autorizza l"eutanasia se praticata sulla base di determinate condizioni e nel rispetto di alcune procedure. Innanzitutto, è richiesto che il medico accerti che il paziente si trovi in condizione di malattia grave e incurabile (non risulta necessario che la malattia sia allo stadio terminale) , comportante una sofferenza fisica o di tipo psichico, intollerabile che non possa essere attenuata.

Il medico poi deve verificare che l"istanza di eutanasia, necessariamente in forma scritta, risulti "volontaria, riflettuta e reiterata", non frutto di "pressioni esterne" e provenga da un paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere .

Il medico è poi tenuto a informare il paziente sulle rimanenti prospettive circa la sua salute e sulle ulteriori possibilità di cura, anche di tipo palliativo, e deve pervenire alla constatazione che non vi siano ragionevoli soluzioni rispetto alla condizione di malattia, e inoltre che la sofferenza sia persistente e la volontà di morire del malato sia reiterata.

È anche prevista la consultazione di un altro medico indipendente, che valuti la gravità della patologia e rediga un rapporto sulle condizioni del malato.

Dopo l"attuazione dell"eutanasia, il medico deve inviare, entro quattro giorni, la documentazione, costituita da un formulario compilato con i dati sul paziente, sulla sua condizione e sulla procedura svolta, alla Commissione di controllo e valutazione dei casi di eutanasia la quale si pronuncia sul rispetto delle condizioni previste dalla legge[3].

Infine, analogamente alla procedura prevista dalla legge olandese, qualora il giudizio delle Commissioni sia negativo, il caso viene sottoposto al Procuratore del Re, mentre se il comportamento del medico appare corretto, non può configurarsi il reato e la fase di controllo si conclude. La legge inoltre prevede la possibilità di operare una richiesta di eutanasia tramite direttive anticipate, a cui viene attribuita una validità di cinque anni e che, a differenza delle mere dichiarazioni anticipate di scelta terapeutica, possono essere seguite dal medico, senza che la sua condotta integri reato, solo attraverso il rispetto delle condizioni e delle procedure scriminanti stabilite dalla legge stessa.

Va infine precisato che la legge garantisce la libertà di coscienza del medico e dispone che la richiesta anticipata o attuale di eutanasia non siano vincolanti.

Il medico curante quindi può rifiutare la richiesta, ma è tenuto a informare il paziente o il procuratore sanitario della sua decisione e dei motivi della stessa, e inoltre, qualora gli venga richiesto dal soggetto interessato, deve trasmettere la cartella clinica ad un medico disposto ad accogliere la richiesta.

La legge del 2002 è stata modificata il 28 febbraio 2014 con l'estensione ai minorenni della possibilità di ricorrere all'eutanasia.

Con decisione del 29 ottobre 2015, la Cour Constitutionnelle ha dichiarato conforme alla costituzione siffatta modifica legislativa.

Secondo la Corte, il medico non può praticare l'eutanasia senza che la capacità di discernimento del minore sia attestata per iscritto da uno psichiatra ovvero da uno psicologo infantile.

La Corte sottolinea che tale legge è aderente sia alla Carta costituzionale sia ai parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo sul tema poiché, nel rispetto del margine di apprezzamento riservato agli Stati membri, consiste di un valido strumento contro gli abusi nei confronti delle persone più deboli e vulnerabili.

 

Conclusioni

Qualcosa va ripensato.

Innanzitutto, la legge belga non solo è molto dettagliata e conforme ai principi della loro Costituzione e dei principi comunitari, ma rappresenta una scelta legislativa coraggiosa operata mediante il compromesso tra le varie istanze emergenti dal dibattito sociale e parlamentare e nel rispetto del pluralismo etico che caratterizza la società belga. Cosa non da poco e da noi impensabile. Gli Italiani sono sudditi che votano una minoranza che si proclama maggioranza eletta.

Il punto è che l'unico protagonista non può essere un legislatore che s' impadronisce d' ogni dettaglio della nostra vita: l"aborto, la procreazione assistita, i trattamenti di fine vita, la sterilizzazione forzata nel caso del mutamento di sesso, la morte.

Ogni fase della nostra vita, - mi verrebbe da dire ironicamente, dalla culla alla cassa – non può essere scandito dalla volontà di un legislatore onnipresente.

Dalla nostra Costituzione emerge un nucleo di diritti inviolabili: la libertà e la dignità. E" "l"esistenza libera e dignitosa" di cui parla l' art. 36 e la dignità non può divenire tramite per l' imposizione di punti di vista limitativi della libertà e della coscienza della persona.

La nostra Costituzione ribadisce il diritto alla libertà personale (articolo 13) e fa del "rispetto della persona umana" (art. 32) un limite che lo stesso legislatore non può valicare.

Se si vuole proteggere la persona e il suo corpo, quindi la sua vita, il modo più idoneo è proprio quello di tutelarne le scelte di vita, in tutti i suoi aspetti, anche quelli più temuti o misteriosi, come la morte. Una società avanzata è capace di riconoscere questa opportunità, predisponendo misure che sappiano proteggere i vari profili di cui si compone l"esistenza, senza ipocrisie e pregiudizi, e di darsi delle norme per l"individuo e per la sua vita, non contro di essa. Promuovere una concezione che voglia detenere il controllo sugli aspetti più intimi dell"esistenza persegue finalità differenti, che mortificano il pluralismo, la persona e la società stessa e che non possono trovare accoglienza nel nostro sistema costituzionale.

L' unica tecnica giuridica disponibile non può essere ritrovata nel divieto, al tempo stesso eccessivo e vano. La vita non può essere sacrificata da una norma costrittiva.

Questa è pretesa vana. Direi, autoritaria.

 

 

 Bibliografia

AA. VV., Il testamento biologico, in www.fondazioneveronesi.it, 2005

S. CANESTRARI – G. CIMBALO – G. PAPPALARDO (a cura di), Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, Torino, Giappichelli, 2003

S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006.

Perché laico, Editori Laterza, Bari, 2009

C. TRIPODINA, Il diritto nell"età della tecnica: il caso dell"eutanasia, Napoli, Jovene, 2004

P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Milano, Giuffrè, 2007

U. VERONESI, Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza, Milano, 2005



[1] C. TRIPODINA, Il diritto nell"età della tecnica, p. 37; L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in S. CANESTRARI – G. CIMBALO – G. PAPPALARDO (a cura di), op. cit., p. 86.

[2] C. TRIPODINA, Il diritto nell"età della tecnica, p. 46 ss.

[3] C. TRIPODINA, Il diritto nell"età della tecnica., p. 269 ss.




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