Nota a Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 febbraio – 16 maggio 2017, n. 12063
Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall"art. 315-bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Non vi è alcuna norma nell"ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, e, fino a poco tempo fa, al contempo, non vi era alcuna norma che espressamente prevedesse che il figlio dovesse essere mantenuto, dai genitori, oltre la maggiore età.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta più il termine ultimo della corresponsione del mantenimento, ma quest"ultimo è condizionato dal raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, in correlazione al completamento di un fruttuoso percorso di studio.
Va richiamata, prima di tutto, sia per l"importanza della pronuncia in sé sia perché è la più recente, nell"ambito delle decisioni di merito, la statuizione della nona sezione del Tribunale di Milano, nella quale viene disposto, per la prima volta, che con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto". Ciò viene motivato sulla base del dovere di auto-responsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione"[1]. Tale obbligo, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano è, "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto". Il Tribunale fornisce anche alcuni spunti interessanti in merito alla valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, asserendo che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da "escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".
Una pronuncia della Cassazione[2] ha stabilito che l"obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest"ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
La giurisprudenza concentra la propria attenzione sui limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento[3], sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica[4].
La giurisprudenza di merito ha affermato che l'obbligo del genitore – separato e/o divorziato – di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si estingue solo provando il raggiungimento da parte del figlio di un'tangibile e solida indipendenza economica ovvero della sua dimostrata colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio.
Il Tribunale di Savona ha considerato che "la percezione da parte del figlio di somme di denaro di modesta entità a seguito dell'espletamento di attività lavorative saltuarie e/o "a chiamata" non può integrare il presupposto dell'indipendenza economica, atteso che gli emolumenti sono rimessi di fatto alla determinazione unilaterale del datore di lavoro"[5].
Con la sentenza del 16 maggio 2017, n. 12063 (in allegato), gli Ermellini hanno stabilito che "il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell"ex coniuge) di ottenere dall"altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest"ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un"attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento, peraltro controverso e non accertato dal giudice di merito), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno."
Il provvedimento tiene conto di un orientamento che è fermo nella giurisprudenza di legittimità, ossia, nell"ipotesi in cui, venute meno le circostanze poste a presupposto del mantenimento del figlio maggiorenne, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, si verifichi la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata, non può risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare"[6].
[1] Cass. Civ. n. 18076/2014; Cass. Sez. Unite, n. 20448/2014
[2] Cass. Civ., Sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168.
[3] Cass. Civ. Sez. I, 3 gennaio 2011, n. 18: "La precaria attività lavorativa svolta dalla figlia maggiorenne, non poteva significare una indipendenza economica capace di giustificare l"esonero dei genitori dal suo mantenimento, né la riduzione dell"assegno." Secondo il giudice nomofilattico "la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell"assegno".
[4] Cassazione Civile 6 dicembre 2013, n.27377: "In costanza di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore a richiedere "jure proprio" all'ex coniuge separato un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio non sussiste quando il figlio stesso, ampiamente maggiorenne e dotato di patrimonio personale, nonché non convivente col genitore istante, è ancora iscritto ad un corso di studi universitari ma colposamente non lo ha completato e, parimenti colposamente, non è stato in grado di rinvenire per sé stesso un"occupazione lavorativa capace di garantirgli adeguato sostentamento economico."
[5] Tribunale Savona 27 gennaio 2016.
[6] Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 5174/2012; Cass. n. 1585/2014.