Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  27/10/2022

Lo schema del nuovo codice degli appalti e il terzo settore

“Articolo 6

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

  1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Gli affidamenti di tali attività agli enti non lucrativi avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e non rientrano nel campo di applicazione del codice”

Quello sopra riportato è l’articolo 6 dello schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che il Consiglio di Stato ha trasmesso qualche settimana fa al Governo (cfr. https://www.personaedanno.it/articolo/la-legge-delega-sui-contratti-pubblici-qualche-indicazione-per-i-servizi-sociali-l-78-22).

L’articolo in parola, completando il cammino avviato con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020, seguita poi dal d.l. Semplificazioni di fine 2020 e, infine, dalle Linee guida ANAC del 27 luglio 2022, riconosce che i rapporti giuridici con i soggetti privati, nello specifico non lucrativi, si possono fondare anche su modelli non concorrenziali, quando le pubbliche amministrazioni intendano perseguire obiettivi condivisi a forte impatto sociale, nell’attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà sociale.

Questi due principi, richiamati espressamente dal Giudice delle Leggi nella sentenza sopra citata, rappresentano invero il “faro” che accompagna le pubbliche amministrazioni nella definizione di percorsi che risultano alternativi (alteri) rispetto a quelli di natura prettamente competitiva.

L’assenza di competizione, peraltro, non fa venire meno l’obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza nell’ingaggio degli organismi non lucrativi. A questi principi, tuttavia, l’articolo dello schema preliminare in oggetto aggiunge anche il principio di effettività e di risultato, che devono caratterizzare il coinvolgimento degli enti del terzo settore.

L’effettività riguarda la capacità degli enti non lucrativi di far fronte all’organizzazione, alla realizzazione, alla gestione e, finanche, all’erogazione delle attività e degli interventi che il modello della co-amministrazione prevede. Gli istituti giuridici cooperativi tra enti pubblici ed enti del terzo settore, infatti, prevedono che essi condividano non soltanto gli obiettivi ultimi del loro agire comune, ma anche le fasi implementative e realizzative, senza delle quali gli obiettivi rimarrebbero astratti e solo potenziali. Non a caso, l’art. 55 del Codice del Terzo settore, in questo senso, stabilisce che la co-progettazione sia concepita quale fase applicativa che si colloca nell’alveo degli strumenti programmatori precedentemente definiti.

Quanto al principio di risultato, invece, trattasi di un principio espressamente richiamato all’art. 1 dello schema preliminare in discussione. Nello specifico, il comma 3 dell’art. 1 identifica il principio di risultato quale “attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” dell’azione pubblica. Il comma 1 del medesimo articolo precisa che le pubbliche amministrazioni perseguono questo obiettivo con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Se si esclude il richiamo alla tempestività e al principio di concorrenza, gli altri principi ricorrono anche nell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, richiamato proprio dall’art. 6 in parola, quale fonte normativa che disciplina gli affidamenti di attività e interventi agli enti del Terzo settore.

Alla luce di quanto sopra brevemente descritto, si può dunque affermare che l’art. 6 dello schema preliminare, da un lato, confermi la piena legittimità degli strumenti collaborativi quale modello ordinario di partnership con gli enti non lucrativi e, dall’altro, indichi il percorso che enti pubblici, aziende sanitarie, aziende pubbliche di servizi alla persona, aziende speciali e società partecipate possono implementare per realizzare finalità di carattere pubblico, coinvolgendo in detta realizzazione gli enti del terzo settore, conditio sine qua non affinché quelle finalità possano essere adeguatamente perseguite.




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