Famiglia, relazioni affettive  -  Manuel Capretti  -  09/08/2023

L’interesse del figlio nell’assegnazione della casa coniugale - nota a Cassazione Civile, Sezione I, n. 23501 del 02.08.2023

L’ordinanza in commento ha offerto una disamina in ordine agli elementi di commisurazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario della prole.

La Cassazione ha nuovamente sottolineato come l’unico elemento di ponderazione sia costituito dal preminiente interesse del figlio, nella declinazione atta alla salvaguardia dell’equilibrio psico - fisico, mirando il suindicato diritto personale di godimento ad assicurare la continuità abitativa della prole, nella predilezione dell’ambiente - quale centro di affetti e di abitudini consolidate - nel quale si è consumata la quotidianità in costanza di convivenza dei genitori.

È, allora, facile scorgere come sia primaria l’esigenza di assicurare la crescita sana ed equilibrata del figlio, proprio immanente nello scopo di ridurre il trauma derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, a ciò essendo strumentale il provvedimento di assegnazione.

La recessività degli ulteriori elementi da soppesare - quali, ad esempio le correlate conseguenze sul piano economico - sono corroborate proprio dalla prevalenza dell’assegnazione anche sull’eventuale diritto di proprietà in capo all’altro genitore, dovendosi considerare gli effetti determinati in chiave patrimoniale unicamente all’esito dell’avvenuta previsione dell’assegnazione, non già incidendo i medesimi nel vaglio del diritto di cui all’art. 337 sexies, bensì potendo trovare tutela con i provvedimenti a titolo di contributo al mantenimento nell’interesse del figlio o del coniuge.

Il precipuo interesse morale e materiale del figlio è desunto, altresì, dagli elementi che cagionano il venir meno dei presupposti dell’assegnazione, ovvero la migrazione abitativa dalla casa familiare - venendo da sé, in tal caso, ogni legame della prole con la suddetta dimora - così come l’instaurazione di nuova convivenza o contrazione di nuovo matrimonio da parte del genitore beneficiario - non discendendo, peraltro, l’automatica revoca, dovendosi vagliare la permanenza della sopra citata continuità abitativa, anche nell’evidente recisione del precedente modello di vita familiare - oltre naturalmente, nell’ipotesi di figlio maggiorenne, nella cessazione della convivenza con il genitore, nonché nella sua raggiunta autosufficienza economica.


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