Varie  -  Faccioli Marco  -  22/07/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 4 - IL MANDATO AL DIFENSORE E IL FILE PDF CON L'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE. (Marco Faccioli)

Con la riforma telematica del processo civile, la procura alle liti non deve essere più predisposta come nell'era cartacea, ovvero sottoscritta dal cliente (e poi autenticata dall'avvocato) in calce o a margine del ricorso.

La procura dovrà infatti essere un documento da allegare (sempre all'interno della busta telematica da inviare via PEC al tribunale competente) al ricorso alla stregua degli altri documenti offerti in comunicazione al giudice (come ad esempio fatture, corrispondenza tra le parti, riconoscimenti di debito, titoli di credito, etc).

Vediamo dunque l'inter guidato:

Innanzi tutto l'avvocato dovrà predisporre un file apposito di videoscrittura che, una volta compilato con i dati del cliente, dovrà essere stampato e da quest'ultimo fatto sottoscrivere manualmente, per poi essere, altrettanto manualmente, sottoscritto dall'avvocato per autentica. Dopodichè il documento, sottoscritto ed autenticato, dovrà essere scannerizzato e trasformato in documento .PDF da allegare al ricorso.

Nel caso in cui invece il cliente, sia esso privato o persona giuridica, possedesse un indirizzo PEC, le operazioni di cui sopra (sottoscrizione e autentica) potranno avvenire telematicamente come segue: l'avvocato invia al cliente un file .PDF contenente la procura alle liti, il cliente la firma digiltalmente apponendovi (con apposito programma) la firma certa (trasformando così il file da .PDF a .P7M) e poi lo rispedisce all'avvocato, il quale a sua volta lo sottoscrive, autenticandolo, apponendovi la propria firma certa.

A questo punto, dopo la doppia sottoscrizione con le rispettive firme certe, il documento costituirà una valida procura alle liti da allegare al ricorso.

Inutile stare ad elencare gli indubbi vantaggi di questo conferimento di procura rispetto a quello tradizionale sopra illustrato (dove si forma prima il mandato cartaceo e poi lo si trasforma in .PDF), ma uno su tutti lo si vuole comunque sottolineare: cliente ed avvocato non debbono più necessariamente incontrarsi fisicamente per il conferimento del mandato (sebbene non siano in pochi ad avere la "pessima abitudine", limitiamoci a dire così, di farsi inviare via posta tradizionale la procura sottoscritta, per poi autenticarla una volta ricevutala), che può avvenire anche "a distanza", a mezzo della sola trasmissione e ritrasmissione della procura via mail.

Si immagini un proprio cliente imprenditore e/o professionista spesso in viaggio per il mondo, potrà conferire all'avvocato un valido mandato a procedere in qualsivoglia parte del mondo si trovi al tempo di un "clik".

(...continua)




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