-  Valeria Vagnoni  -  22/10/2016

Legittimo il licenziamento dopo la reintegra sulla base di un provvedimento cautelare – Cass. civ. 20817/16 – Valeria Vagnoni

È possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, vista l'efficacia di tale provvedimento, al pari del provvedimento di reintegrazione emesso all'esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione ex tunc del rapporto da considerarsi, pertanto, privo di soluzione di continuità.

La Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado che, all'esito di un procedimento regolato dalla legge n. 92/2012, aveva ritenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente. La Corte escludeva, infatti, l'esistenza di una ragione discriminatoria a fondamento dell'impugnato licenziamento, non potendo essa ancorarsi solo esclusivamente alla reiterazione dell'atto risolutorio. La Corte di appello considerava, dunque, legittimo l'esercizio del potere disciplinare. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il dipendente lamentando, in sostanza, falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 29 del CCNL di categoria, sostenendo che le contestazioni disciplinari ed il licenziamento sarebbero state irrogate in mancanza di una effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro e deducendo, poi, che la revoca del licenziamento non può determinare effetto ai fini della ricostituzione del rapporto in assenza di una esplicita accettazione del lavoratore.

La Corte di cassazione ritiene che il motivo di ricorso è infondato, in quanto non coglie l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata poiché si incentra sulla questione della revoca del licenziamento, mentre in realtà la Corte di appello ritiene non costituito il rapporto di lavoro prima della contestazione disciplinare in ragione di un provvedimento giudiziale di reintegra; tale aspetto non viene efficacemente censurato.

La Suprema Corte precisa, poi, che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui: "è possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, attesa l'efficacia di siffatto provvedimento, al pari del provvedimento di reintegrazione emesso all'esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro da considerarsi, pertanto, privo di sostanziale continuità" (cfr. Cass. civ., 19104/2013).

Sulla scorta del suesposto principio giurisprudenziale, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, affermando, altresì, che quello sulla ricostituzione del rapporto di lavoro a seguito di una ordinanza cautelare è un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il Supremo Collegio, dunque, ha rigettato il ricorso.




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