In panne il finanziato, risoluto il leasing, il concedente può pretendere i canoni già scaduti, insoluti, e quelli a scadere. Trattenuto il percetto. Previo "diffalco" - al netto cioè - di quanto ricavato dalla riallocazione del dato bene, oggetto del leasing. Non comunque sia inferiore al valore "onesto" di mercato.
In questi limiti licet il tal patto, di c. d. deduzione. Non contrario, ex se, all'ordine pubblico economico.
<< Se il concedente riuscirà a reimpiegare quel bene ad un valore maggiore, ovviamente l'intero ricavato andrà portato in detrazione, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno; se il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato per propria trascuranza o maltalento, dovrà comunque detrarre dal proprio credito il valore di mercato, e non la minor somma ricavata, in virtù del principio di cui all'art. 1227, comma secondo, c. c. ... se ... il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato non per propria negligenza, ma a causa delle oggettive condizioni di mercato, avrà diritto di detrarre ... il valore effettivo di realizzo >>.
Così la Cassazione, sez. III, sent. 14 ott. 2021, n. 28022, pres. Vivaldi, rel. Rossetti.
Sulla scorta delle Ss. Uu. (2061/2021).
Re melius perpensa/ae (rispetto altra sez. semplice).