Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  12/02/2022

Le sezioni unite si pronunciano sull'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia proposta con atto di citazione - Cass. civ. 927/22

(e incidentalmente sulla natura non impugnatoria dell’opposizione a decreto ingiuntivo)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, sono state chiamate a decidere circa le conseguenze della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al mancato pagamento di canoni di locazione, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’articolo 447 – bis c.p.c., applicabile in materia locatizia.

Il caso trae origine dalla notifica di un atto di citazione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in opposizione a decreto ingiuntivo, su domanda della società Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile. Successivamente al passaggio dal rito ordinario al rito speciale locatizio, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva rispetto al termine di 40 giorni, stabilito dall’articolo 641 c.p.c., comma 1, con riferimento alla data del deposito in cancelleria dell'atto di citazione, in materia di locazione, ai sensi dell’art. 447 – bis c.p.c.

In sede di gravame, la Corte d'appello di Palermo respingeva l'appello, ritenendo fondata la questione di diritto attinente alla violazione del D.Lgs. 150 del 2011, art. 4, comma 5 (1), circa la salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ma osservando che l'appellante si era limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, concludeva la Corte d’Appello palermitana, nessuna utilità avrebbe potuto ricevere l'appellante dall'accoglimento del gravame in punto di effetti del mutamento del rito, mancando nell'atto di impugnazione la richiesta di rinnovazione dell'istruzione e di esame 

In sede di ricorso per Cassazione la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, quanto alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 150/2011 ,rimetteva  il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.".  

La sentenza in commento aderisce all’orientamento giurisprudenziale  secondo cui l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto e non già quale "errore sul rito"), non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, deve essere valutato in relazione ai requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo, come previsto dall’articolo 156, comma 2 c.p.c., con la conseguenza che può essere ritenuta tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall' art. 641 c.p.c., per l’opposizione a decreto ingiuntivo, a condizione che entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (nello stesso senso, di recente, Cass, 19,9,2017 n. 21671;  Cass 29.12.2016 n. 27343; Cass. SS UU 10.2.2014 n.,2907).

Aggiungono le Sezioni Unite, che essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo, al fine di impedire una decadenza, non avrebbe alcun rilievo la  manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito In tale prospettiva, la pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorchè la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.  E ciò anche al fine di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass. SS UU 31.7.2012 n. 13620; Cass. SS UU 6.11.2014 n. 23675).

A sostegno della tesi alla quale le Sezioni Unite intendono dare seguito, i Giudici evidenziano che già nel 2018, la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art. 426 c.p.c., sollevata in relazione all’interpretazione di tale norma, "Nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli art. 409 c.p.c. e segg., e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento", affermando che “ L’auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c., riflette "una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali". 

La sentenza in commento si segnala, altresì per un’affermazione che la stessa contiene, seppur in via meramente incidentale, relativa alla ritenuta natura non impugnatoria del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’affermazione dei Giudici di legittimità è particolarmente interessante, considerato che le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria  della Sezione III, 18 maggio 2021, n. 13556, Pres. Graziosi, Rel. Scrima, sono state investite proprio di questa questione, sulla quale, con la pronuncia in esame, seppur in via incidentale, i Giudici hanno preso esplicita posizione, forse anticipando quella che sarà la successiva, attesa decisione sul punto, la quale sarà oggetto di disamina da parte dello scrivente,  a pubblicazione di sentenza avvenuta.

(1) Il testo dell’ art. 4 del D.Lgs. 150 del 2011 è il seguente:

Mutamento del rito 

 

1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da

quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento

del rito con ordinanza. 

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,

anche d'ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle

parti. 

3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il

presente decreto prevede  l'applicazione  del  rito  del  lavoro,  il

giudice fissa  l'udienza  di  cui  all'articolo  420  del  codice  di

procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti

devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  introduttivi

mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che

la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito

stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme

le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito

seguito prima del mutamento. 


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