Pubblica amministrazione  -  Redazione P&D  -  13/08/2024

Le disposizioni regionali (sarde) in materia di assistenza primaria non violano la Costituzione - Corte Cost. n. 26/2024

La legge regionale della Sardegna n. 5 del 2023 nella parte in cui autorizza l'innalzamento, su base volontaria, del limite massimale dei medici del ruolo unico nell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla regione, sino a 1800 assistiti - e nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria - va considerata quale esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione autonoma nella materia "tutela della salute", in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.

Non è pertanto fondata la censura costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Corte rileva, inarticolate, che:

"In definitiva la ratio, la finalità e i contenuti della disposizione impugnata conducono a identificare l’interesse da essa tutelato in via prioritaria nell’esigenza di organizzare il servizio sanitario regionale in modo da non lasciare i cittadini sprovvisti di assistenza medica di base.

Con l’intervento in esame, la Regione autonoma Sardegna appresta, difatti, una soluzione di tipo organizzativo che trova la sua radice nel diritto tutelato dall’art. 32 Cost., in attesa della definizione dell’AIR di cui, comunque, non pregiudica gli esiti, laddove gli effetti prodotti sull’andamento dei rapporti in convenzione dalla disposizione impugnata possono essere considerati circoscritti, tenuto anche conto che il possibile incremento del massimale per ciascun medico convenzionato avviene "su base volontaria"."




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