Famiglia, relazioni affettive  -  Manuel Capretti  -  05/08/2023

L’assegno divorzile nel matrimonio di breve durata - nota a Cassazione Civile, Sezione I, n. 22021 del 24.07.2023 - Manuel Capretti

L’ordinanza in commento affronta la tematica del riconoscimento dell’assegno divorzile in un contesto fattuale in cui il coniuge richiedente - scioltosi il matrimonio di breve durata - fonda il diritto all’emolumento sulla scorta della sua situazione inoccupazionale, nella contestuale contemplazione della discrasia evinta dal raffronto delle situazioni patrimoniali delle parti in causa.

La Suprema Corte, nella preliminare ricognizione dell’esegesi condotta dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite di cui al numero 18287 del 2018 - rammentando come l’assegno abbia duplice natura, assistenziale e compensativo perequativa - ha ritenuto corretto l’operato della Corte di merito, la quale, pur rilevando sussistente lo squilibrio economico quale precondizione fattuale dell’analisi da compiere, ha constatato come la medesima sperequazione fosse già immanente al momento dell’unione coniugale, per converso non ricollegandosi lo spostamento patrimoniale alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, suddivisi per scelta condivisa, non configurandosi alcuna ingiustificata differenza da riequilibrare, con ciò escludendosi l’incidenza, nel caso di specie, del profilo compensativo - perequativo, specie se si considera come la brevità della durata del matrimonio non consente, ad ogni modo, di saggiare la pregnanza del contributo fattivo del richiedente alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno dei coniugi.

La Cassazione avalla la decisione di merito anche in ordine all’eguale mancato riconoscimento dell’assegno divorzile, magari maggiormente calibrato in accezione assistenziale, dovendosi, in tal caso, parametrare l’autosufficienza economica ad un criterio di normalità, in considerazione del contesto sociale del richiedente, nonché di ogni sua peculiarità individuale.

La giovane età del coniuge istante, invero, è sintomatica di capacità lavorativa in termini prognostici, nell’assenza di fattori esterni a ciò ostativi, prevalendo il principio di autoresponsabilità, nell’ottica di una più generale ragionevolezza e sostenibilità del diritto, in evidenziazione dell’assunto per il quale non può giudizialmente riconoscersi ciò che l’individuo ha la possibilità di procurarsi con l’ordinaria diligenza, aggiungendosi come il richiedente “dovrà cercare di far fronte alla dedotta sua difficile situazione dovuta al non aver reperito una occupazione lavorativa stabile o, che comunque, la remuneri in misura tale da assicurarle una vita dignitosa, attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.


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