Ambiente, Beni culturali  -  Maria Rita Mottola  -  07/06/2024

L'art. 9 della Costituzione e la forza della bellezza

Riporto un articolo scritto per il Centro Pannunzio di Torino a seguito di una mia relazione durante un incontro con il presidente di Italia Nostra di Vercelli e past president regionale.

La bellezza salverà il mondo è ormai uno slogan quasi pubblicitario, divenuto di moda all’uscita del libro di Tzvetan Todorov dal titolo omonimo e che racconta la ricerca quasi ossessiva della bellezza di Wilde, Rilke e della Cvetaeva.

Il nostro legislatore ha ritenuto opportuno modificare l’art. 9 della Cost. e con esso l’art. 41.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Sino al 22 febbraio 2022 questo era il testo dell’articolo, articolo che aveva consentito negli anni lo sviluppo delle norme a tutela del paesaggio e dei beni culturali e artistici, il fiorire di giurisprudenza e dottrina che avevano nel tempo elaborato concetti importanti e profondi di “bene culturale” e “bene paesaggistico”, aveva consentito lo sviluppo di un insieme di sentenze della Corte Costituzionale dirette a contemperare gli interessi industriali ed economici con il bene della salute, il diritto a vivere in un ambiente salubre e piacevole, un ambiente bello e buono, appunto.
Non si sentiva la necessità di un simile intervento.

La bellezza del principe Miškin nell'Idiota di Dostoevskij è quella bellezza etica e non solo estetica che meglio è rappresentata dall’espressione bello e buono Kalòs kai agathòs e solo essa salverà il mondo.
καλὸς καὶ ἀγαθός “La potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello” scriveva Platone.
E questo è il concetto di paesaggio espresso nella Costituzione e nella normativa, giurisprudenza e dottrina degli ultimi settant’anni.
E allora perché inserire questo comma Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni?
Aggiungendo anche La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Una breve chiosa: dal 1939 il codice penale all’art. 727 punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Si dirà è solo una contravvenzione, è vero. Ma in assenza del nuovo art. 9 il legislatore ha potuto introdurre addirittura un intero Titolo. Il IX bis nel Codice penale e ben cinque articoli dal 544 bis al 544 sexies.
Il legislatore ha intravisto la necessità di tutelare i “sentimenti” degli animali con norme penali ad hoc e lo ha fatto.
E allora perché inserire il comma in Costituzione?
This is the question.
Se non serve a tutelare l’ambiente, che era già ampiamente tutelato, se non serve a tutelare gli animali, visto che sono tutelati da divieti sanzionati penalmente, evidentemente serve a qualcosa d’altro.
La contrarietà a tale intrusione in quell’insieme di articoli dal primo al dodicesimo che la vecchia scuola dichiarava inviolabili e, quindi, anche immodificabili nasce non solo dal vulnus nell’assetto legislativo, non solo una chiara violazione del principio fondativo di una nazione che deve nascere dalla volontà di tutti i suoi appartenenti (la Costituente ha ricevuto un mandato dagli elettori, tutti rappresentati proporzionalmente nell’Assemblea come è ben evidente sia dai lavori preparatori sia dalla lettura dei singoli articoli che si amalgamano e si orientano a una visione unitaria, se pur dettata da diversi se non opposti ideali).
Non solo questo anche se questo sarebbe sufficiente a ribellarsi.
Non possiamo dimenticare che la modifica dell’art. 9 è andata pari passo alla modifica dell’art. 41 che ha introdotto le parole “alla salute, all’ambiente” “e ambientali” così che ora recita: "L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Era necessario?
Le norme a tutela dell’ambiente e della salute sono molte e variegate, le sentenze che pongono la necessità di valutare il rischio ambientale come premessa per la possibilità di esercitare la libera impresa risalgono al caso Seveso.
La tutela del paesaggio e dei beni culturali e artistici viene da lontano. Benedetto Croce, ministro dell’Istruzione (e questo ci dice quanta importanza venisse riservata all’istruzione) ideò quelle norme approvate nella legge 11 giugno 1922, specifico regime di tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.
Croce si fece interprete di un movimento di opinione che da anni animava il dibattito culturale di intellettuali, giuristi e studiosi di varie discipline. Splendida la relazione introduttiva scritta dal Ministro filosofo che evidenziava la necessità di disciplina diretta a porre “finalmente un argine alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note ed amate del nostro suolo”, per “difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d’Italia, quelle naturali e quelle artistiche”. Con un pensiero moderno e ancora attuale Croce faceva emergere le ragioni morali che la norma riusciva e la possibilità di coniugarle con le ragioni “di pubblica economia”.
Egli evidenziava come lo studio preliminare alla legge avesse individuato diversi precedenti.
L’esame della legislazione degli Stati preunitari fu utile a vincere le resistenze degli industriali e del mondo dell’economia perché, come egli stesso affermava, “nulla di nuovo, quindi, si è escogitato nel presente regolamento”. Nessun timore, quindi. Cita ancora il Rescritto del 1841 del Regno delle Due Sicilie, un decreto del maggio 1822 e uno del settembre 1839. Tali norme vietavano di esportare le opere d’interesse storico ed artistico, il divieto di togliere dal posto in cui si trovavano quadri, statue, bassorilievi, oltre a tutti gli oggetti e monumenti d’arte e storici, presenti tanto negli edifici pubblici e nelle chiese quanto nelle cappelle soggette a diritti di patronato (che visione moderna! Le opere d’arte realizzate per quel determinato luogo vivono in quel luogo e restano snaturate se portate altrove. Prova ne siano le decine di mostre-trovata turistica che invadono il nostro Paese), vietava anche di demolire o comunque di arrecare degrado ad antiche costruzioni, proibiva, infine, di esportare qualsiasi oggetto d’arte e d’antichità, anche se di proprietà privata, senza preventivo permesso, vietava di alzare fabbriche, le quali togliessero amenità o veduta lungo la via di Mergellina, di Posillipo, di Campo di Marte, di Capodimonte. Anche le ragioni di simile tutela appaino interessanti. Nel decreto del 1839 si legge che tali emergenze storiche-artistiche sono utili allo accrescimento de’ mezzi di eccitare il genio della gioventù coll’esempio degli antichi maestri nell’arte. Infine, il decreto del 1842 protesse e dispose la cura delle “piantagioni lungo le strade”. Chi procurava danni agli alberi, direttamente o con vetture o con propri animali, doveva essere punito con tre giorni di reclusione e con un’ammenda pecuniaria.
La sensibilità tutta italiana per il mondo che ci circonda, naturale e architettonico, di tradizione e d’arte ha radici lontane, per esempio, l’ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 21 agosto 1745 impose sia la conservazione delle antichità di Taormina sia quella dei boschi dell’attuale Parco dell’Etna.
Su queste tracce si innesta l’art. 9 voluto dai costituenti, le normative di tutela ambientale e dei beni culturali e storici, la giurisprudenza costituzionale.
La Corte costituzionale esaminò questi temi in importanti sentenze. La tutela del paesaggio fu definita dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale, facendo assurgere il paesaggio quale bene costituzionale e non soltanto come valore estetico-culturale, ma tenendo conto di come le esigenze dello sviluppo socioeconomico del Paese incidono sul territorio e sull’ambiente (Corte Cost., sentenza n. 4 del 1985).
La Corte traendo insegnamento dall’articolo 9 e dall’articolo 32 della Costituzione, indica come essenziale il diritto ad ambiente salubre, il dovere di tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona (Corte cost., sentenze n. 210 e 640 del 1987) e indica al legislatore la salvaguardia dell’ambiente come elemento indispensabile della vita, dunque, un valore primario assoluto (Corte Cost. sentenza n. 127 del 1990).
E come rispondere alla domanda iniziale? Lo sfregio alla Carta costituzionale sintesi di pensiero liberale, cattolico e socialista è dovuto, a nostro modesto avviso, alla necessità di accogliere senza possibilità di contestazione la normativa extra nazionale diretta a imporre quelle limitazioni ad ogni attività umana non coerenti con una visione del mondo rivolta alla limitazione del climate change (chi scrive forse è ancora intrisa delle nozioni ricevute nelle prime classi di scuola ma ricorda molto bene le ere geologiche e almeno cinque catastrofi ambientali con la distruzione di migliaia di specie di esseri viventi, su tutti i dinosauri e l’homo di Neanderthal, guarda con grande sospetto a questa nuova ideologia proprio perché di ideologia si tratta e non di evidenze scientifiche che possono essere messe in discussione secondo il principio della falsificazione di popperiana memoria).
Timeo Danaos et dona ferentes. Possiamo credere ai doni di multinazionali e multimiliardari?
Non possiamo lasciare spazio a chi vuole impedirci la ricerca e demonizza il pensiero critico.

Torniamo al principio del nostro discorrere.
Perché occuparsi di bellezza? Perché solo il bello che è buono riempie l’anima la scalda, la vivifica, le regala quella ineffabile pace interiore che è la perla rara per la quale si può anche lasciare tutto il resto.
Lo stesso paesaggio che ci circonda è bellezza, ancor più bello perché ad essa ha contribuito l’opera umile degli uomini con la cura delle colline, con la geometrica perfezione dei filari, con il sudore della fronte e il dono dolce e coraggioso del vino, con lo sviluppo armonioso delle terre coltivate, delle case e dei castelli arroccati, delle spiagge e dei mari, in un vorticoso andirivieni di bello e di “brutto”. Quando l’uomo perde il senso del presente, del valore che ogni uomo ha, della dignità e della libertà perde il senso del bello, lo baratta per pochi spiccioli, per risparmiare tempo nel realizzare, per assecondare mode e luoghi comuni.
La cultura deve procedere in movimento, nella ricerca e alla ricerca della bellezza. La cultura non può perdere la retta via, quella via piacevole e accattivante verso il bello che è anche buono.

P.S. ha un senso inserire i diritti degli animali nei principi inviolabili costituzionali? Se si promuove il transumanesimo svincolato da limiti etici alla scienza, se si crede che l’uomo sia il peggiore degli animali e nulla più, sì ha un senso.




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