Interessi protetti  -  Federico Basso  -  16/02/2024

L’accettazione con beneficio di inventario effettuata dal legale rappresentante del minore o dell’incapace, non seguita dall’inventario, fa conseguire la qualità di erede? (Cass. ord., sez. II - 13/12/2023, n. 34852).

Con l’ordinanza in commento la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa all’efficacia dell’accettazione compiuta dal rappresentante del minore, non seguita dalla redazione dell’inventario. Più in particolare, si chiede alle Sezioni Unite se, prima della scadenza del termine previsto dall’art. 489 c.c., il minore/l’incapace abbia ancora la facoltà di rinunciare all’eredità, in quanto mero chiamato oppure se la redazione dell’inventario costituisca un mero onere per conseguire il beneficio della separazione patrimoniale, in mancanza del quale il chiamato, già divenuto erede a seguito dell’accettazione del rappresentante legale, lo diverrebbe definitivamente in maniera pura e semplice.

Orbene, così descritti, pur sommariamente, i termini della questione, ai fini di una piena comprensione delle problematiche ad essa sottese, occorre soffermarsi brevemente sul dato normativo in materia di accettazione con beneficio di inventario.

Ora, come noto, la dottrina definisce “eredità vacante” la situazione in cui si trova il compendio ereditario allorquando nessuno dei chiamati abbia accettato e non sia stato nominato nemmeno un curatore dell’eredità giacente.

In merito, tuttavia, occorre distinguere due ipotesi.

La prima si ha allorquando il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari: in tal caso, ai sensi dell’art. 460 c.c., egli potrà comunque compiere atti conservativi ed esercitare azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e, qualora intenda accettare con beneficio di inventario, dovrà farne dichiarazione al notaio o al cancelliere ed entro tre mesi redigere l’inventario (altrimenti è considerato erede puro e semplice) ovvero redigere l’inventario ed entro 40 giorni decidere se accettare o meno (pena, in tal caso, la decadenza dal diritto di accettare l’eredità) (art. 477 c.c.).

La seconda situazione, invece, si ha allorquando il chiamato sia nel possesso dei beni: per tale ipotesi l’art. 486 c.c. prevede che, oltre alla possibilità di compiere atti conservativi e di esercitare azioni possessorie, egli sia anche legittimato passivo per tutte le azioni concernenti l’eredità; a ciò l’art. 487 c.c. aggiunge l’obbligo di redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione e di effettuare nei 40 giorni successivi la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, pena, in mancanza dell’uno o dell’altra, l’assunzione della qualità di erede puro e semplice.

Su tale sistema si innesta, infine, l’art. 489 c.c., il quale, in un’ottica di tutela dei minori e degli incapaci, consente, di fatto, una proroga al termine ordinario per la redazione dell’inventario, disponendo che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o di inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della Sezione II del Capo V del libro I. Sul punto, per ora, basti richiamare il dato normativo: sulle problematiche sottese a tale norma, invero, si avrà modo di soffermarsi in seguito.

Orbene, tornando alla disciplina dettata per i soggetti capaci, una consolidata giurisprudenza di legittimità ha qualificato l’accettazione con beneficio di inventario come una fattispecie a formazione progressiva, composta dalla dichiarazione di accettazione (con beneficio di inventario) e dalla redazione, preventiva o successiva, dell’inventario; pertanto, entrambi gli elementi concorrono alla formazione della fattispecie, con la conseguenza per cui la mancanza dell’uno o dell’altro comporterebbe la c.d. decadenza dal beneficio di inventario e la conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice in capo al chiamato.

Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza più attente osservano come risulti improprio parlare di “decadenza” dal beneficio di inventario per il caso della mancanza di uno dei requisiti costitutivi: invero, se l’accettazione con beneficio di inventario costituisce una fattispecie a formazione progressiva, l’assenza di uno degli elementi formativi comporta, a monte, il mancato perfezionamento della fattispecie stessa e non la decadenza da un diritto già acquisito, posto che non si può decadere da un diritto che ancora non si è perfezionato.

Secondo questa opinione, pertanto, la decadenza dal beneficio di inventario propriamente intesa andrebbe riferita, piuttosto, all’inadempimento degli obblighi, successivi all’accettazione, previsti dalla legge, quali, ad esempio: la mancata redazione dell’inventario entro tre mesi, il mancato compimento della liquidazione o dello stato di graduazione in caso di opposizione dei creditori, ecc.

Ora, effettuate tali precisazioni, con riferimento, invece, al regime di responsabilità per i debiti ereditari si ritiene che, dopo la dichiarazione di accettazione, ma prima dell’effettuazione dell’inventario, il regime di responsabilità dell’accettante debba ritenersi, per così dire, “sospeso” e poi, una volta scaduto il termine per la redazione dell’inventario, questi goda di responsabilità limitata o illimitata, a seconda che tale onere sia stato o meno assolto.

Orbene, ciò posto con riferimento ai soggetti capaci, si è detto in precedenza come l’art. 489 c.c. preveda per i minori e gli incapaci una proroga al termine ordinario per la redazione dell’inventario.

Sul punto, tuttavia, sono sorti alcuni dibattiti interpretativi circa l’effettiva portata della norma e il suo coordinamento con la disciplina generale dell’accettazione con beneficio di inventario (artt. 485 e ss.).

Ci si è chiesti, in particolare, quale sia la posizione del minore o dell’incapace a seguito della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario effettuata dal rappresentante legale, non seguita dalla redazione dell’inventario e, di conseguenza, che regime di responsabilità debba applicarsi al minore o all’incapace accettante.

E, infatti, proprio su tale tematica sono chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite a seguito della rimessione effettuata dall’ordinanza in esame, la quale ha ravvisato, sul punto, un contrasto tra due orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, secondo un primo orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza prevalente[1], l’accettazione compiuta dal rappresentante legale farebbe comunque conseguire al minore o all’incapace la qualità di erede, anche se non seguita, entro tre mesi, dalla redazione dell’inventario.

I predetti soggetti, tuttavia, non decadrebbero immediatamente dal beneficio, stante la proroga accordata dall’art. 489 c.c.: solamente qualora non redigano l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità, decadrebbero dal beneficio e diverrebbero eredi puri e semplici.

Tutto ciò con la precisazione, tuttavia, per cui, nel periodo intercorrente tra l’accettazione compiuta dal rappresentante e la redazione dell’inventario, il minore o l’incapace sarebbe già divenuto erede e, di conseguenza, non potrebbe rinunciare all’eredità.

Per quanto riguarda, infine, il regime di responsabilità per i debiti ereditari, analogamente a quanto previsto per i soggetti capaci, esso rimarrebbe “sospeso” fino all’avvenuto (o meno) perfezionamento del procedimento di accettazione con beneficio di inventario. Dunque, per questa tesi, alla dichiarazione di accettazione, posta in essere dal rappresentante legale di un minore o di un incapace, non seguita dalla redazione dell’inventario si applicherebbe un regime identico a quello previsto per i soggetti capaci. Ciò in quanto“[…] il fatto che la procedura di accettazione beneficiata costituisca una fattispecie a formazione progressiva non consente di superare la differenza che intercorre tra la limitazione di responsabilità, che dipende dalla redazione dell'inventario, e l'acquisto della qualità di erede che è effetto della dichiarazione di accettazione […] Questo effetto non viene meno nel caso in cui, in violazione dell'art. 484 c.c., comma 3, non si provveda alla redazione dell'inventario, costituendo questa formalità un requisito necessario perché l'erede possa usufruire del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale ai debiti e ai pesi ereditari e non per la validità dell'accettazione.” In altri termini, una volta effettuata la dichiarazione di accettazione, il chiamato assumerebbe la qualità di erede, qualità che, in virtù del principio di certezza (semel heres, semper heres), non può mai perdere.

In secondo luogo, si osserva come tale soluzione sarebbe più coerente con il meccanismo generale previsto dagli artt. 484 e ss. per i soggetti capaci: secondo tale disciplina, infatti, la redazione dell’inventario non costituisce un requisito perfezionativo dell’accettazione, ma solo un requisito necessario perché l’erede possa usufruire del beneficio della limitazione della responsabilità.

A tale tesi si è obiettato, tuttavia, come risulti contraddittorio qualificare dapprima l’accettazione beneficiata come fattispecie a formazione progressiva e poi sostenere che la mancata redazione dell’inventario non costituisca un requisito costitutivo, bensì un mero onere per conseguire la limitazione della responsabilità. In altre parole, se si qualifica l’accettazione con beneficio di inventario quale fattispecie a formazione progressiva, è giocoforza ritenere che il difetto di uno degli elementi costitutivi comporti il mancato perfezionamento della fattispecie stessa, con conseguente travolgimento anche della (già intervenuta) accettazione.

Altra tesi[2], allora, ha preferito ritenere che il minore o l'incapace accettante (per mezzo del rappresentante legale) rimanga mero chiamato fino alla redazione dell’inventario, con conseguente possibilità di rinuncia all’eredità fino allo scadere del termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità. Secondo questa tesi, dunque, alla scadenza del predetto termine le situazioni prospettabili sono due: se il minore/ l’incapace ha redatto l’inventario, allora diviene erede e consegue il beneficio della responsabilità limitata; se, invece, non ha redatto l’inventario, allora non sarà nemmeno divenuto erede puro e semplice, stante il mancato perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva.

Di conseguenza, in punto di responsabilità per i debiti ereditari, l’incapace/il minore che non rediga l’inventario nel termine previsto dall’art. 489 c.c. non sarà responsabile per alcun debito ereditario, posto che egli non ha mai conseguito la qualità di erede, ma è rimasto un semplice chiamato all’eredità.

Gli argomenti a sostegno di tale tesi vengono rinvenuti, innanzitutto, nel dato letterale dell’art. 489 c.c., il quale richiama “in blocco” tutte le “norme della presente sezione”, cioè la Sezione II del Capo V del libro I e, in particolare, l’art. 485, c. 3 c.c., che prevede la possibilità di rinunciare all’eredità qualora non si sia completata la fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione beneficiata, nel caso in cui il chiamato abbia compiuto l’inventario, ma non anche la dichiarazione di accettazione.

In secondo luogo, a supporto dell’opinione in esame, viene richiamata la giurisprudenza in materia di accettazione delle eredità devoluta ad enti non societari[3]. In tale diverso ambito, invero la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere, in conformità alla ricostruzione dell’accettazione con beneficio di inventario quale fattispecie a formazione progressiva, che, in presenza di un’accettazione, non seguita dalla redazione dell’inventario, l’ente non possa qualificarsi erede, ma semplice chiamato; infatti, in assenza di un elemento costitutivo della fattispecie, essa non può dirsi perfezionata, con conseguente inefficacia di tutti gli atti anteriori già posti in essere[4].

In terzo (ed ultimo) luogo vengono menzionate anche alcune pronunce della giurisprudenza tributaria in materia di presentazione della dichiarazione di successione, le quali hanno accolto le prospettazioni della seconda tesi; secondo tale giurisprudenza, in particolare, “in tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d), (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 c.c., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità, non rilevando che egli sia nel possesso dei beni ereditari (Cass. 25666/2008, Cass. 22712/2009; Cass. 5211/2011; cfr., in motivazione, Cass. 841/2014 e Cass. 24931/2016)”.

Esposte in tal modo le due tesi sul campo, con le relative argomentazioni, l’ordinanza di rimessione ha ravvisato così un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, rimettendo, infine, la soluzione della questione alle Sezioni Unite, alle quali viene chiesto di stabilire se:

“a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;

b) se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;

c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall' 489 c.c.

 

 

 

[1] Cass. 4780/1988; Cass. 8034/1993; Cass. 8832/1999

[2] Sostenuta da Cass. 15267/2019. Così anche Cass. 9648/2000 in un caso analogo a quello in discussione; nello stesso senso, Cass. 4561/1988; Cass. 9142/1993; Cass. 1346/2002.

[3] Tali enti -lo si rammenta- ex art. 473 c.c. sono tenuti ad accettare con beneficio di inventario.

[4] “Sotto il primo profilo è utile anche porre in rilievo, per i riflessi di carattere sistematico che ne discendono, come - con riferimento alla diversa disciplina dell'accettazione dell'eredità devoluta agli enti (non assimilabile, beninteso, a quella degli incapaci, essendo caratterizzata dal fatto che gli enti non possono mai divenire eredi puramente e semplicemente nonostante un'eventuale dichiarazione ex art. 484 c.c.) - sia stato invece affermato che la mera accettazione non seguita (o preceduta) dall'inventario è inidonea a produrre qualsivoglia effetto negoziale proprio in virtù della natura della procedura quale fattispecie a formazione progressiva i cui due elementi appaiono tra loro indissolubilmente connessi, intesi entrambi al fine (voluto dall'erede ovvero imposto, come nel caso delle persone giuridiche, dalla legge) di evitare la confusione del patrimonio dell'erede con quello ereditario e di limitare intra vires la responsabilità dello stesso per le obbligazioni ereditarie, per cui anche la sola mancata redazione dell'inventario determinerebbe, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere".




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