L’annosa e discussa questione della configurabilità, nel nostro Ordinamento, della servitù di parcheggio finalmente approda alle Sezioni Unite, dopo aver fatto anche oggetto, alcuni anni or sono, della prova di diritto civile all’esame di abilitazione alla professione forense.
La ragione principale, sottesa al risalente contrasto giurisprudenziale, è nota e consiste nella mancanza di “realità” di una simile servitù sulla base della considerazione che la possibilità di parcheggiare un autoveicolo non determina un vantaggio per il fondo dominante bensì solamente per alcune persone che lo frequentano. Tale possibilità, quindi, non può costituire contenuto del diritto reale di servitù bensì, al più, contenuto di un diritto personale di godimento.
Inoltre l’art. 1061 c.c. vieta l’acquisto per usucapione delle servitù non apparenti (quale sarebbe la servitù di parcheggio), così facendo venir -1 dei modi di acquisto delle servitù.
In contrario, nelle decisioni che –invece- ritengono che una simile servitù abbia cittadinanza nella legge italiana si legge che l’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione della servitù medesima ma l’esame circa l’ammissibilità deve vertere non già su un’astratta configurabilità bensì sull’esame concreto del titolo, da cui dovrebbe risultare che la facoltà è stata attribuita diretto vantaggio del fondo dominante per la sua migliore utilizzazione, con ciò creando l’utilitas di carattere reale.
Opportuno, quindi, il provvedimento della Prima Presidente che consentirà alle Sezioni Unite di fornire la soluzione ad un argomento non solo di interesse giuridico ma anche di grande rilevanza pratica stante l’enorme diffusione dell’interesse alla comoda allocazione di un veicolo in relazione all’utilizzo di un immobile.
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