Amministrazione di sostegno  -  Giuseppe Piccardo  -  23/09/2022

La modifica e l’ampliamento dei poteri dell’amministratore di sostegno secondo la Cassazione

Con la sentenza 1 settembre 2022 n. 25.855, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla possibilità, per il Giudice Tutelare, di ampliare e modificare i poteri dell’amministratore di sostegno,  d’ufficio, senza ulteriori audizioni del beneficiario e della parte ricorrente.

La sentenza trae origine dall’apertura di una amministrazione di sostegno, da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, su ricorso della madre della beneficiaria, con nomina dell’amministratore e attribuzione, a quest’ultimo,  del potere di assistere la beneficiaria nel compito degli atti di straordinaria amministrazione.

Successivamente, la madre della beneficiaria presentava un ulteriore ricorso al Giudice Tutelare, al fine di procedere alla sostituzione dell’amministratore di sostegno nominato, in quanto, a suo dire, aveva agito in piena autonomia ed in in contrasto con la volontà della ricorrente.

Il Giudice Tutelare respingeva il ricorso per la sostituzione dell’amministratore di sostegno, confermando, quindi, i poteri attribuiti all’amministratore di sostegno medesimo, ed, anzi ampliandoli, senza sottoporre le parti ad ulteriori audizioni.

A questo punto, la ricorrente proponeva reclamo alla Corte d’Appello la quale confermava il provvedimento del Giudice Tutelare, ritenendo superflua l’ulteriore audizione della beneficiaria, 

La ricorrente presentata, quindi, ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte decideva il caso richiamando propri precedenti conformi ed esprimendo il seguente principio di diritto:” In materia di amministrazione di sostegno, il procedimento volto all'adozione dei provvedimenti da parte del giudice tutelare a beneficio dell'amministrato non richiede l'audizione personale di quest'ultimo, prevista dall'art. 407, secondo comma, cod. civ., soltanto ai fini della nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario soltanto nel caso in cui il decreto che il giudice ritenga di emettere sia o meno corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti dalle disposizioni di legge riguardanti l'interdetto o l'inabilitato, e non anche nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui il provvedimento si limiti ad individuare specificamente i singoli atti o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore”.

Dunque, secondo la Cassazione, il Giudice Tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d’ufficio, le decisioni assunte col decreto di nomina dell’amministratore e può intervenire anche sulla individuazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario in via esclusiva, nonché di quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, valutate le esigenze effettive del beneficiario, anche sopravvenute.

Sotto il profilo normativo, con particolare riguardo ai poteri attribuiti all’amministratore di sostegno, l’art. 405 c.c. prevede che il decreto di nomina debba contenere l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità L’articolo 407 c.c., quarto comma,  invece, consente al Giudice Tutelare di modificare o integrare, anche d’ufficio, le determinazioni assunte con il provvedimento di nomina dell’amministratore si sostegno, senza la necessità che vi siano circostanze sopravvenute nuove, essendo sufficiente la valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario.

Quanto sopra, in quanto, come ribadito dai Giudici di legittimità l’istituto dell’amministrazione di sostegno, diversamente dall’interdizione e dall’inabilitazione, si caratterizza proprio per una maggiore e necessaria  duttilità, modificabilità, flessibilità e si adatta alle esigenze effettive del beneficiario, con la conseguenza, dunque, che il  Giudice potrà, al fine di aiutare al meglio il beneficiario, modulare la misura delle limitazioni alla libertà negoziale del beneficiario anche d’ufficio, nel suo interesse e  sempre se  il beneficiario abbia potuto comunque esprimere, ll’interno del procedimento, le proprie esigenze, come avvenuto nel caso deciso della sentenza in commento.

Lo scrivente ritiene che la sentenza possa essere, complessivamente, condivisa, in quanto sembra recepire la chiara distinzione tra istituti anacronistici,  quali sono l’interdizione e l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno, misura che si fonda su presupposti del tutto diversi e si concentra sulle effettive esigenze del beneficiario. I tempi per la revisione, o meglio per l’abolizione dell’interdizione, sono ormai maturi.


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film