L’ordinanza in commento si è occupata della questione preliminare in merito afferente alla legittimazione sostanziale in tema di assegno di mantenimento nell’interesse del figlio maggiorenne, in una fattispecie in cui la madre ricorrente ne ha invocato l’esclusione in capo a quest’ultimo, peraltro in un giudizio pendente tra la medesima ed il resistente, padre del ragazzo.
La Cassazione ha rimarcato come la legitimatio ad causam sussista, in via concorrente ed alternativa, al genitore convivente con la prole - quale partecipazione dell’altro genitore agli esborsi che quotidianamente il primo sostiene per provvedere ai bisogni ordinari del figlio - nonché in capo al figlio stesso, quale beneficiario dell’emolumento.
Ne deriva che, nell’invocazione giudiziale della summenzionata pretesa al mantenimento del figlio da parte del genitore, costituiranno circostanze privative della legitimatio l’intervento della prole maggiorenne nel procedimento, del tutto coerente alla capacità processuale di cui all’art.75 c.p.c., peraltro nella qualificazione quale intervento volontario autonomo ai sensi dell’art.105 c.p.c. con la domanda di versamento diretto in suo favore delle somme destinate - quale richiesta incompatibile con quelle fatte valere dai genitori - in mancanza dovendosi corrispondere gli importi da parte dell’obbligato soltanto all’ex coniuge o partner.
Altra ipotesi che fa venir meno la legittimazione sostanziale del genitore è la cessazione della convivenza con il figlio, che, inoltre, determina l’eventuale cessazione del diritto all’assegnazione della casa coniugale.
Tali considerazioni, di carattere assorbente, pongono su un piano secondario l’ulteriore ricognizione della Suprema Corte nel caso di specie in ordine ai parametri da seguire per la determinazione quantificativa del mantenimento del maggiorenne, segnatamente applicandosi sempre il principio di proporzionalità di cui all’art.337 ter c.c., alla stregua della liquidazione del contributo nell’interesse della prole minorenne.
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