La vicenda oggetto di disamina della Suprema Corte trae origine dal diniego del Conservatore alla trascrizione nei pubblici registri dell’accordo di negoziazione assistita - che tiene luogo, nel caso di specie, del provvedimento giudiziale di separazione consensuale - annoverante nelle condizioni delle pattuizioni volte ad attuare trasferimenti immobiliari.
Va, preliminarmente, premesso come, nella disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie - ovvero le norme del d.l. 132 del 2014 nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia - l’accordo di cui all’articolo 6, qualora contenga clausole dirette a disporre di diritti assoggettati alla pubblicità della trascrizione, necessiti dell’autentica del pubblico ufficiale (art.5 comma 3), unicamente rispondendo il potere certificativo, da parte dei difensori, delle sottoscrizioni delle parti, ad una finalità atta a garantire la non contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico (art.5 comma 2), peraltro non essendo mutato il predetto assetto normativo anche all’esito del d.lgs. 149 del 2022, anzi annoverando la novella del summenzionato articolo 6, al comma 3, come eventuali trasferimenti immobiliari recepiti abbiano soltanto natura obbligatoria. Ciò si giustifica in ossequio all’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di cui al n. 21761 del 2022 - che, peraltro, ha certamente ispirato il nuovo art. 473 bis.51 sui procedimenti giudiziali in materia di famiglia au domanda congiunta - il quale ha ammesso la validità, con efficacia reale, degli accordi di trasferimento patrimoniale immobiliare all’interno delle condizioni della separazione consensuale o del divorzio congiunto purché le medesime vengano ricevute dal Cancelliere - quale pubblico ufficiale - in udienza al momento della conferma della predetta volontà delle parti, necessitandosi, dunque, in luogo del suddetto passaggio dell’autorità giurisdizionale, proprio dell’autentica dell’accordo formato stragiudizialmente.
La questione portata all’attenzione della Cassazione concerne proprio il ricorso avverso il decreto camerale, in fase di seconde cure, emesso all’esito del procedimento diretto ad ottenere l’ordine giudiziale alla trascrizione da parte della Conservatoria, denegata dal suddetto ufficio.
Gli Ermellini hanno evidenziato come la controversia presenti la questione preliminare in rito, che determina l’inammissibilità del ricorso, estrinsecantesi nell’assenza dei connotati della decisorietà e della definitività nella citata pronuncia di merito ai sensi all’art. 745 c.p.c. difettando, in relazione al primo requisito, dell’attitudine a statuire in ordine a diritti soggettivi tra di essi incompatibili, nonché, in riferimento al secondo, dell’idoneità al passaggio in giudicato, proprio “potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto all’adempimento pubblicitario”.
La Suprema Corte ha evidentemente fatto proprio l’assunto, già argomentato in precedenza, per il quale il suindicato giudizio di volontaria giurisdizione “abbia la sola finalità di garantire il controllo di legalità sul compimento degli atti di annotazione nei pubblici registri” non incidendo su posizioni sostanziali nel contraddittorio delle parti (si veda, in tal senso, l’ordinanza, sempre della Seconda Sezione Civile, n. 24484 del 9 Agosto 2022, che si è pronunciata in maniera pressoché identica, in un ricorso nei confronti di un provvedimento in materia di actio interrogatoria, rimarcando, ugualmente, le riportate considerazioni afferenti l’idoneità satisfattiva della caratterizzazione di decisorietà e definitività.
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