a \ --- Per quanto concerne i FAMILIARI della vittima, la ampia sicuramente; vale a dire: con riguardo al caso di morte o di invalidazione significativa del paziente, a causa della negligenza dei medici, diventa risarcibile – grazie al danno esistenziale – tutto l’insieme delle voci negative (per i familiari stessi) che consistano in un peggioramento della “qualità della loro vita”: notti insonne, frequentazione di ospedali, rinuncia ai week end, assistenza continua al paziente congiunto, viaggi forzati, reclusioni in casa, altre scelte di vita, etc.
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b1 \---- Per quanto concerne la VITTIMA stessa, in teoria nulla dovrebbe cambiare, visto che ogni voce negativa di tipo esistenziale dovrebbe qui ricadere sotto l’etichetta del “biologico”; in realtà, si nota da alcuni giudici una tendenza a operare anche qui una distinzione: (a) il quantum che si otterrà col ricorso puro e semplice alle tabelle, viene chiamato danno biologico: (b) le poste negative più strettamente “dinamiche” (sportive, ludiche, artistiche, culturali, associative, affettive, etc.) che siano riconducibili alle peculiarità antropologiche/biografiche della vittima, e che siano rimaste fuori dal calcolo tabellare, vengono talvolta chiamate “esistenziali” e come tale risarcite aggiuntivamente e separatamente
b2 \---- Cambia invece anche per la vittima nel caso in cui il torto imputabile al convenuto figuri aver leso, accanto al diritto alla salute, anche ALTRI DIRITTI della vittima, tipo onore, consenso, privacy, libertà, posizioni familiari: in tal caso diremo che il ‘’plaintiff’’ vanta due ordini di pretese risarcitorie, da soddisfare nei confronti del ‘’defendant’’, # alcune sul piano strettamente biologico, # altre su quello più latamente esistenziale.