Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  19/12/2021

La Cassazione si pronuncia sulla natura del termine per l'esperimento della mediazione delegata

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 40035 del 20 ottobre 2021, ha chiarito la natura del termine assegnato dal Giudice nei casi di mediazione delegata, pronunciandosi nel senso di ritenere il suddetto termine perentorio e non semplicemente ordinatorio, allineandosi, cosi, al pensiero della dottrina dominante e di parte della giurisprudenza di merito.

La mediazione delegata è prevista dall’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità̀ della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già̀ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. 

La norma ha, quindi, introdotto nel nostro ordinamento una fattispecie di mediazione obbligatoria su ordine del Giudice, il quale può disporla con provvedimento da adottare prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, nei casi un cui detta udienza non sia prevista, prima della fase di discussione della causa. Il successivo comma 3 prevede, infine, che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione di provvedimenti di natura cautelari o, comunque, urgenti.

Parte della dottrina ha evidenziato che la mediazione delegata, così come strutturata, potrebbe porsi in contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost,  nonché con la disciplina comunitaria, ed in particolare con la Direttiva 52/2008, in quanto, secondo questa prospettazione, introdurrebbe una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ad iniziativa del Giudice del tutto atipica (in questo senso, in particolare v. C.MANDRIOLI – A.CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. III, ed. Giappicchelli, Torino, 2019, 521).

La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, durante la quale il Giudice assegnava alle parti termine per esperimento di mediazione delegata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i, a pena di improcedibilità della domanda; mediazione che terminava con verbale negativo e giudizio che terminava, appunto, con sentenza di improcedibilità della domanda. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.

La decisione della Suprema Corte circa la natura del termine per l’esperimento della mediazione delegata, si inserisce all’interno di un contrasto nella giurisprudenza di merito, la quale si è espressa in modo non uniforme sul punto (di recente si segnala Trib. Parma 9.2.2021 n. 199 e C.A Firenze  13.1.2020 n. 65, che propendono per la natura ordinatoria del termine; in senso contrario Trib. Roma,  Sez. VI, 14.1.19 n. 943; Tribunale di Spoleto 19.12.19 n. 961;  Tribunale di Ravenna  22.7.2019 n. 765 secondo le quali la perentorietà del termine si desumerebbe dalla formulazione della norma), mentre la dottrina prevalente si è espressa nel senso di ritenere che la mera attivazione del procedimento entro il termine di 15 giorni non determini l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La decisione in commento, argomenta la tesi della non perentorietà del termine di cui all’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, in forza di due dati normativi:

a) la previsione dell’articolo 5, comma 2 – bis del D.Lgs. 28/2010, secondo il quale la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo;

b) la mancata previsione, da parte dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i, della sanzione dell’improcedibilità in conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni.

Pertanto, procede la Corte di Cassazione nel ragionamento, non costituendo la mediazione delegata attività giurisidizionale e richiedendo la sanzione della decadenza  una manifestazione di volontà espressa del legislatore non prevista in materia di mediazione, si deve ritenere il termine per l’esperimento della mediazione delegata termine meramente ordinatorio.

Inoltre, ad avviso dei Giudici di legittimità, la natura non perentoria del termine per l’esperimento della mediazione delegata, trova riscontro nella previsione secondo la quale il Giudice deve fissare una successiva udienza, tenendo conto della scadenza del termine di durata massima della mediazione. Peraltro, la ratio della mediazione delegata a lite iniziata, mal si concilierebbe, evidenzia la Cassazione, con  la perentorietà di un termine, in contrasto con un procedimento,  quale è quello della mediazione, informale e non giurisdizionale, con il principio generale di raggiungimento dello scopo e con il principio  di ragionevole durata del processo.

Dai sopra esposti principi, la Suprema Corte ricava l’interessante e importante affermazione contenuta nella sentenza, relativa alla rilevanza dell’effettivo e non formale esperimento della mediazione delegata, a prescindere dai 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire una mera irregolarità. Effettività che consiste nello svolgimento del primo incontro di mediazione, anche se negativo, alla presenza delle parti e con discussione delle questioni controverse.

Tale assunto è particolarmente significativo in quanto, oltre a porsi in linea con quello che è lo scopo  della mediazione e delle ADR in generale, vale a dire facilitare l’avvio di un dialogo tra le parti in lite e non tra i rispettivi legali, risulta essere, ad avviso dello scrivente, anticipatoria e conforme a quanto prevede la legge delega 26.11.2021 n. 206,   in materia di riforma del processo civile, la quale, in materia di ADR, oltre all’estensione della mediazione obbligatoria, prevede, in particolare, il riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione.


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