La Regione del Veneto, con la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, prevede specifici sostegni ed interventi a favore dei progetti a beneficio comune. (Sulla dimensione delle società benefit in Italia, si veda la recente ricerca nazionale curata da Nativa). L’art. 2, comma 1, lett. c) della legge in parola definisce “beneficio comune” il “perseguimento di uno o più effettivi positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, così come disciplinati dalla normativa in materia di società benefit (SB) (art. 1, comma 376, legge 28 dicembre 2015, n. 208). La successiva lett. d) definisce, invece i “progetti a beneficio comune” “il progetto, l’iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune, realizzati o da realizzarsi sul territorio regionale, proposta o gestita o partecipata:
L’art. 3 della l.r. n. 10/24 stabilisce che la Giunta Regionale, allo scopo di dare attuazione ai contenuti della nuova normativa, coinvolge i seguenti attori: le società benefit; le imprese ESG che operano sul territorio regionale, anche in forma aggregata, intendendosi per “imprese ESG” quelle che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva UE 26 giugno 2013, n. 2013/34; i soggetti pubblici e privati sopra richiamati.
L’art. 4 della legge regionale prevede l’istituzione dell’elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG, mentre l’art. 5 istituisce il registro dei progetti a beneficio comune, a disposizione delle SB e delle imprese ESG. I progetti a beneficio comune sono comunicati alla Regione per la loro iscrizione nel registro da parte dei soggetti pubblici e da quelli privati, nella loro veste di promotori, gestori o coordinatori.
La Regione promuove l’azione delle SB, delle imprese ESG e dei progetti a beneficio comune, tra l’altro, attraverso:
La rinnovata sensibilità etica e la consapevolezza dell’importanza dell’impatto sociale dell’azione imprenditoriale, unitamente all’evidenza che l’agire imprenditoriale / societario non è più definito soltanto dalla massimizzazione del profitto hanno contribuito ad incrementare la consapevolezza circa l’importanza dell’impatto che le attività svolte producono sul piano sociale e ambientale (in argomento, si segnala A. Santuari, Diritto delle organizzazioni socialmente responsabili. Manuale degli Enti del Terzo settore, delle cooperative, delle società benefit e dei loro rapporti con la P.A.Milano, Franco Angeli, 31 maggio 2024).
In una dimensione eurounitaria, la responsabilità sociale dell’impresa si colloca in un orizzonte definito dal principio di solidarietà. Al riguardo, si ricordano il Preambolo e l’art. 37 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), che sollecitano le istituzioni dell’Unione al dovere di tenere conto della tutela dell’ambiente e dell’osservanza del principio dello sviluppo sostenibile nell’elaborazione di ogni atto normativo. In questa prospettiva, la Carta innesta nell’ordinamento UE i presupposti giuridici per realizzare una trasformazione del paradigma dell’homo economicus, affinché l’impresa si assuma (anche) la responsabilità di svolgere le proprie attività a beneficio della collettività.
Alla luce di quanto sopra delineato, si può sostenere che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte delle imprese non rappresenti soltanto un’opzione dalla quale esse possono, e ricorrendo talune condizioni, devono avvalersi per potere competere sul mercato globale, ma anche, e limitatamente ad alcuni profili Esg, un obbligo di legge, che ne definisce obiettivi e scopi. In altri termini, gli obiettivi di sostenibilità non indicono sull’an, ma soltanto sul modo in cui l’impresa persegue il suo fine, che rimane lucrativo anche se (e quando) sostenibile (Oliveri, Vella, Mosco, Editoriale, Analisi Giuridica dell’Economia, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2022, p. 6).
E’ in questo contesto che si può collocare l’intervento normativo della Regione del Veneto che, coerentemente, è ispirato al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, ult. co. della Costituzione e all’Agenda ONU 2030 (Esg: Environmental, Social, Governance).
Nello specifico, in questa sede, delle disposizioni della legge regionale in argomento, si intende segnalare, da un lato, la responsabilità delle istituzioni pubbliche di indicare i progetti a beneficio comune e, dall’altro, quella dei soggetti privati, i quali, autonomamente, possono proporre progetti con impatto sociale. Si tratta, come è intuibile, di un “metodo” caratteristico degli accordi pubblico-privati (per tutti, si veda la co-progettazione), nei quali e attraverso i quali la pubblica amministrazione può valorizzare in modo trasparente e adeguato le proposte che provengono dai soggetti privati.
In questa prospettiva, merita ricordare che l’art. 7, commi 1 e 2 dela legge regionale del Veneto 4 aprile 2024, n. 9, recante “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”, dopo aver ribadito le funzioni della Regione, dei Comuni e delle aziende sanitarie locali, individua, oltre che negli ETS, nelle formazioni sociali, nella comunità, nelle parti sociali, nelle società benefit e nelle imprese socialmente responsabili gli altri soggetti del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, i soggetti invitati a partecipare alla pianificazione degli interventi di welfare territoriale.
In ultima analisi, si può ritenere che la Regione del Veneto abbia inteso allargare la platea dei soggetti giuridici, andando oltre gli ETS, con i quali stabilire rapporti funzionali a promuovere progettualità, interventi e azioni che possano risultare di impatto positivo per le comunità e i territori regionali.
Risulterà interessante verificare, nel corso dell’applicazione delle nuove disposizioni regionali, come – inter alia – si svilupperanno le procedure amministrative a sostegno dei progetti a beneficio comune.
Anche di questo tema si discuterà nel corso del seminario che si svolgerà il 25 ottobre 2024 presso il Golf Club dei Colli Berici (Brendola, VI) ad ore 18.00 dal titolo “GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LE SOCIETA’ BENEFIT TRA SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI DI INTERESSE GENERALE”.