-  Mazzon Riccardo  -  09/07/2012

INFORTUNI SUL LAVORO E CONCORSO COLPOSO DI PERSONE NEL REATO - Riccardo MAZZON

Tipica fattispecie plurisoggettiva concorsuale colposa è riscontrabile in ambito di infortuni sul lavoro, ove

"destinatari autonomi delle norme di prevenzione antinfortunistica sono i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze. Ne deriva che, in caso di evento colposo, è ravvisabile il concorso di azioni autonome ed indipendenti dei diversi destinatari di dette norme".  Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 1979 Satta Cass. pen. 1981, 1880 (s.m.: cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011).

La giurisprudenza, in suddetta materia, ha indicato svariate tipologie di possibili responsabili, quali il committente, che abbia assunto l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione,

"il committente (nella specie proprietario di un appartamento ove si dovevano eseguire lavori edili) che abbia assunto l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione risponde, in concorso con quest'ultimo, dell'omicidio colposo del lavoratore alle dipendenze della ditta esecutrice il quale sia precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni. La fornitura di un ponteggio insicuro perché privo di quei presidi antinfortunistici che, se presenti, avrebbero impedito la caduta dall'alto, costituisce infatti un atto di ingerenza penalmente rilevante nell'esecuzione dell'opera, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per non aver verificato le condizioni di sicurezza dell'impalcatura e, quindi, per non aver dotato il ponteggio delle protezioni mancanti o non aver preteso tale adempimento dal committente"  Corte appello Catanzaro, sez. II, 04 gennaio 2008, n. 1976 - Guida al diritto 2008, 16 110 (SOLO MASSIMA)

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

"in materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, deve assicurare, nel caso dell' effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione e ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia" Corte appello Milano, sez. III, 31 agosto 2009, n. 2559 - Guida al diritto 2009, 50 79 (SOLO MASSIMA)

il datore di lavoro,

"in caso di infortunio sul lavoro non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nell"ipotesi in cui nessun rilievo sia mai stato formulato dalla Asl in ordine alla disposizione degli elementi strutturali, fissi o in movimento, del settore divenuto teatro dell"infortunio, alla segnaletica esistente e all"assetto complessivo della relativa parte dell"azienda e vi sia stata unicamente la prescrizione di un dispositivo luminoso del quale tuttavia non risulti provata la maggiore efficacia rispetto a quello, del tutto efficiente e conforme alla normativa, già applicato dal datore medesimo" Tribunale Monza, 31 dicembre 2008 - Foro ambrosiano 2008, 4 432 (SOLO MASSIMA)

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,

"il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è mero consulente del datore di lavoro che rimane il destinatario principale degli obblighi prevenzionali e che semplicemente si avvale del r.s.p.p. nell'assolvimento degli stessi: il r.s.p.p., dunque, non riveste alcuna posizione di garanzia che gli imponga di attivarsi per evitare la verificazione degli infortuni, potendo in ipotesi rispondere a titolo di colpa professionale solo nell'eventualità che gli eventi lesivi siano ricollegabili ad una situazione di pericolo ignota al datore di lavoro che lo stesso r.s.p.p., in ragione delle proprie competenze, avrebbe dovuto segnalargli" Tribunale Lecco, 29 settembre 2008 - Foro ambrosiano 2008, 3 313

responsabili nominati attraverso suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti,

"sull'elemento psicologico del reato, va riconosciuto che in aziende di notevoli dimensioni può esservi una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti, diversi dai legali rappresentanti della ditta, che assumono personali responsabilità per fatti previsti dalla legge come reati; ma occorre che siffatta assegnazione risulti in modo certo e sia effettivamente attuata"  Cassazione penale, sez. VI, 22 febbraio 1983 Zanelli Giust. pen. 1983, III,549

costruttore e rivenditore di macchinario,

"in caso di evento colposo, è ravvisabile la responsabilità del costruttore e del rivenditore di una macchina, realizzata e posta in commercio priva di validi dispositivi di sicurezza, avendo essi determinato il pericolo che l'imprenditore non ha provveduto ad eliminare prima dell'uso della macchina stessa" Cassazione penale, sez. IV, 10 luglio 1986 Cantella Giust. pen. 1987, II,718 (s.m.)

presidente di cooperativa:

" materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatari autonomi delle norme di prevenzione antinfortunistica sono i datori di lavoro (nel caso di specie il presidente di una cooperativa), i dirigenti, i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, che sovraintendono alle attività cui sono addetti i lavoratori subordinati. Ne deriva che, in caso di evento colposo, è ravvisabile il concorso di azioni autonome ed indipendenti, ma convergenti, dei diversi destinatari di dette norme". Tribunale Massa, 22 aprile 2004 Lorieri e altro Riv. pen. 2004, 1119

Si vedano, inoltre, le seguenti pronunce:

"l'aver protetto le aperture di un mescolatore con sistemi di serraggio, che in ragione della loro complessità non possono essere rimossi in maniera accidentale, e l'avere apposto idonei cartelli di divieto di intervento a fori aperti, corroborati da un'adeguata attività di informazione/istruzione dell'addetto, rappresentano plurimi strumenti di cautela adottati dal datore di lavoro idonei a scongiurare "ex ante" ogni evento lesivo connesso; di talché l'operazione di asciugatura della macchina posta in essere dal lavoratore si colloca al di fuori del procedimento di funzionamento del miscelatore che è predisposto per effettuare la fase di asciugatura in maniera automatica senza alcuna necessità dell'intervento umano e presenta, rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, i caratteri dell'abnormità e della eccezionalità" Tribunale Milano, sez. IX, 04 giugno 2008 - Foro ambrosiano 2008, 2 181

"alla comunanza di interessi e di gestione nell'azienda corrisponde l'obbligo congiunto di non utilizzare, per la comune attività, un veicolo conosciuto come inidoneo e potenzialmente pericoloso nonché l'obbligo giuridico di impedire l'uso di esso. (Nella specie è stata affermata la cooperazione colposa e la responsabilità di tutti gli imputati nella produzione dell'evento mortale per essersi rivelata la condotta dal padre e del fratello del conducente di un rimorchio-carrello non meno rilevante di quella del conducente medesimo, in quanto ove i predetti non avessero tacitamente acconsentito - e quindi partecipato - all'impiego del veicolo da parte del congiunto, e ne avessero invece impedito l'uso nello stato in cui si trovava, l'incidente non si sarebbe verificato)" Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 1990 Franzosi Cass. pen. 1991, I,1453 (s.m.)

"in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, la circostanza che l'operaio addetto al cantiere non abbia volontariamente indossato le cinture di sicurezza in dotazione non esclude la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato un adeguato ponteggio o adeguate misure di protezioni equipollenti, atte ad evitare la caduta nel vuoto degli addetti al lavoro". Tribunale Monza, 28 novembre 2005 F. Corriere del merito 2006, 5 623

 

 




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