-  Mazzon Riccardo  -  26/09/2013

INCERTEZZA DEL CONFINE E NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - Riccardo MAZZON

E" possibile eliminare l"incertezza sul confine attraverso un negozio di accertamento:

"l'incertezza sul confine tra due fondi può essere eliminata anche mediante un negozio di accertamento per facta concludentia, come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigano, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli" Cassazione civile, sez. II, 21/02/2008, n. 4437 Confalonieri e altro c. Brivio e altro Giust. civ. Mass. 2008, 2, 267 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -.

Detto negozio è a forma libera (ad esempio, l'amichevole regolamento può essere desunto dal posizionamento del muro divisorio comune)

"il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile e non richiede la forma scritta "ad substantiam"" Cass. 3.5.01, n. 6189, GCM, 2001, 917; "non è necessaria la forma scritta per il negozio con il quale due proprietari vicini chiariscono, attraverso le operazioni di confinazione, quale sia la linea di demarcazione tra i rispettivi fondi, anche se ne risulti la attribuzione ad uno dei confinanti di una porzione di terreno non compresa nei confini catastali" (Cass. 9.5.78, n. 2241, VN, 1978, 1099);

e preclude la possibilità di esperire l"azione di regolamento di confini:

"l'incertezza sul confine tra due fondi può esser eliminata anche mediante un negozio di accertamento per "facta concludentia", come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigono, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli, precludendosi così, attesa l'efficacia vincolante di tale negozio, l'esperibilità dell'azione di regolamento di confini. Infatti, con detto negozio di accertamento, le parti rimuovono i dubbi e le incertezze relativi ad un determinato fatto o rapporto giuridico, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione" Cass. 5.6.97, n. 4994, GCM, 1997, 918, FI, 1997, I, 2456, FI, 1997, I, 2456, RN, 1998, 240.

Naturalmente, peraltro, l'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto deve emergere chiaramente; nell'ipotesi che segue, ad esempio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che un negozio di accertamento riguardo alla linea di confine tra due fondi potesse desumersi dal fatto che era stato costruito un muro «su indicazione» dei confinanti proprietari, poiché a ciò si era provveduto esclusivamente per sostituire quello preesistente che era crollato:

"il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, nel caso in cui le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forme scritte, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante comportamento concludente; in tema di azione di regolamento di confini, la semplice riedificazione di un muro divisorio fra i terreni confinanti non è sufficiente a configurare il negozio di accertamento senza la prova di regolamento amichevole fra le parti; l'incarico di ripristinare il manufatto preesistente, infatti, non è di per sé indice dell'intenzione di chiarire la controversa situazione giuridica della linea di demarcazione fra i fondi contigui" Cassazione civile, sez. II, 30/03/2009, n. 7640 Grua c. Grua Giust. civ. Mass. 2009, 3, 548 Diritto & Giustizia 2009. 

Si confronti, però, anche la seguente pronuncia:

"in tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario" Cass. 7.1.92, n. 41, GCM, 1992, 1.

Trattasi di negozio che presuppone in ogni caso, così come l"azione di regolamento di confini, un contrasto tra i confinanti in ordine alla linea di demarcazione dei rispettivi fondi:

"il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento che vieta alle parti di chiedere in invia giudiziale il regolamento stesso. L'anzidetto negozio postula un contrasto, sia pure virtuale, fra i confinanti in ordine alla linea di demarcazione tra i rispettivi fondi e non è pertanto configurabile nel momento stesso della vendita di uno dei due fondi limitrofi appartenente ad uno stesso proprietario ad altro soggetto, trattandosi in tale ipotesi solo di interpretare la volontà delle parti in ordine all'estensione del bene compravenduto lungo il confine con quello rimasto di proprietà del venditore" Cass. 29.11.96, n. 10626, GCM, 1996, 1625.

Ad atto completamente diverso (e suscettibile, ad substantiam, di forma scritta) dà, invece, origine l"affidarsi ad un terzo arbitratore:

"le convenzione fra i proprietari di fondi contigui con le quali senza alcun contrasto si riconosca e determini l'esatta confinazione fra i fondi stessi in base ai relativi titoli d'acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione d'incertezza, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento e, pertanto, non sono soggetti al requisito della forma scritta e possono provarsi per testimoni. Per contro, qualora le parti, non concordano sulla linea di confine, si rivolgono ad un terzo in funzione di perito contrattuale od arbitratore, cui conferiscono l'incarico anche di assegnare la zona marginale controversa, l'accettazione configura un negozio che non ha più funzione meramente dichiarativa, ma traslativa o transattiva, di guisa che riguardando diritti reali immobiliari, ove non venga tradotto in forma scritta ex art. 1350 c.c., è privo di valore e non preclude la proponibilità dell'azione di regolamento di confini" Cass. 7.12.91, n. 13212, GCM, 1991, 12.

 

 




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