Danni  -  Redazione P&D  -  07/07/2021

INAIL: rivalutazione annuale degli importi del danno biologico - Antonello Negro

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60 (qui allegato), su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura dello 0,5%, con decorrenza 1° luglio 2020.
Come riporta testualmente la circolare INAIL n. 14 del 18 maggio 2021 (sempre in allegato), tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019.
I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2020 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2020.


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