Circa la remunerazione della struttura erogante a seguito di presentazione di fattura la recente pronuncia della Corte di cassazione ha precisato che "Se tra le parti non vi è accordo - redatto in forma scritta e inquadrato nell’ambito di una convenzione nei termini previsti dall’art. 26 cit. - sulla applicazione delle tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372 c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l’ente accreditante - non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe dell’accordo della struttura in questione con la Regione Umbria vincolano sono quest’ultima, e non anche la Regione Lazio".