Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  09/09/2022

Il regime di sospensione delle delibere condominiali nella prospettiva della riforma del processo civile 

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell’Ufficio per il processo, già approvata dal Parlamento nel novembre 2021, nonché di attuazione della legge 26 novembre 2021, numero 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e delle procedure esecutive, della revisione delle ADR e della razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

Una parte rilevante della riforma del processo civile incide sul regime di impugnazione delle delibere assembleari condominiali. 

L’articolo 1137 c.c., a seguito della riforma prevista dall’articolo 1, comma 11, dello schema di decreto legislativo, verrebbe modificato come segue:

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta
prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. 

Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I”.

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, invece, modifica il sesto comma dell’articolo 669 – octies c.p.c., in materia di procedimenti cautelari, nel senso di escludere l’applicazione della disposizione di legge ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma c.c., mentre il comma ottavo viene modificato nel senso che l’eventuale estinzione del giudizio derivante dalla mancata prosecuzione del giudizio di merito  non comporta l’inefficacia dei provvedimenti  “cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società”.

La relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, al comma 47, lettera b), precisa che  in attuazione del principio di delega ( in particolare articolo 17, lettera q), si è inteso stabilire che il regime di non applicazione del procedimento di conferma, previsto dall’art. 669- octies e dal primo comma dell’articolo 669 – novies c.p.c, riguardi anche ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell’articolo 1137 , comma quarto c.c.; fatta salva, anche per queste ipotesi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare, comunque, il giudizio di merito.

Le modifiche al regime di impugnazioni delle delibere assembleari, dunque, sono piuttosto significative, in quanto, in ottica deflattiva del contenzioso, il legislatore, pur consentendo alle parti di poter esperire il giudizio di merito, consente che detta fase possa non essere coltivata, se la tutela cautelare, se non necessario, senza pregiudizio per il provvedimento cautelare, che assume stabilità e definitività, coordinando, così, la disciplina dei procedimenti cautelari con quella relativa all’impugnazione delle delibere di assemblea condominiali.

La posizione assunta dal legislatore, peraltro, non è nuova in dottrina la quale, infatti, ha riconosciuto natura cautelare al provvedimento di sospensione di delibera assembleare, con conseguente applicazione della disciplina generale sui provvedimenti cautelari di cui agli articoli 669  - bis e ss c.p.c. (1). La tesi dottrinale enunciata, sembra essere stata recepita dalla giurisprudenza (2), la quale si esprime nel  senso di ritenere che l’istanza di sospensione abbia natura cautelare, con necessario accertamento dei presupposti degli stessi, vale a dire il "fumus boni iuris" ed il l "periculum in mora"

I primi commenti sulla riforma hanno evidenziato che il tentativo di deflazione del contenzioso condominiale, di fatto, non si produrrà, per diverse ragioni. Anzitutto, perché lo stesso ricorrente, nonostante un provvedimento d’urgenza anticipatorio favorevole, non può comunque mai vedere adottate le misure ripristinatorie, restitutorie e risarcitorie prima della sentenza di merito. Inoltre,  perché, sempre il ricorrente, può avere interesse a promuovere la cognizione ordinaria per ottenere  l’efficacia della cosa giudicata ex art. 2909 c.c.. Infine, perché il resistente, soccombente nel procedimento cautelare, potrebbe avere interesse a proseguire il giudizio in sede di merito,  seppur senza dover attendere un termine inderogabile di instaurazione. (3)

Lo scrivente, a conclusione di queste brevi note, ritiene che, in ogni caso, la stabilità degli effetti del provvedimento di natura cautelare, possa portare, se non in tutti i casi, una deflazione del contenzioso condominiale, che assume proporzioni sempre maggiori. Tuttavia, sempre ad avviso dello scrivente, il miglior strumento deflattivo in materia di condominio potrebbe essere la mediazione, come ho illustrato in una precedente nota pubblicata su questo sito il 5 agosto 2022. E ciò,  anche in considerazione della possibilità di poter risolvere in mediazione questioni di carattere tecnico, frequenti in ambito condominiale, oggetto di delibere che uno o più condomini ritenga viziata. Il tutto, con tempi molto ridotti del procedimento ed una significativa riduzione di costi.

(1) M. DOGLIOTTI  - A. FIGONE, Il condominio, in Giurisprudenza sistematica a cura di Bigiavi, Torino, 2001; G. TERZAGO, Il Condominio, Trattato teorico – pratico, a cura di Alberto Celeste e Patrizia Terzago, IX ed, Milano, 2022, 682, che qualifica il provvedimento di sospensione della delibera assembleare come un “provvedimento d’urgenza”, in quanto avente la finalità di assicurare provvisoriamente la decisione di merito.

(2)  Trib. Pavia 3.10.2008, in banca dati One legale; Trib. Torino, sezione feriale, ordinanza 28.8.2013 n. 24234, secondo la quale “Il provvedimento di sospensione della delibera assembleare  essendo preposta ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità, riveste  "natura cautelare” (come, del resto, confermato dalla modifica dell'art. 1137 c.c. ) con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e, dall'altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 669 -bis c,p,c,”

(3) In questo senso A.SCARPA, Riforma processo civile: le modifiche al procedimento di sospensione delle deliberazioni condominiali, in Il Quotidiano giuridico, 2 agosto 2022


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