Deboli, svantaggiati  -  Giuseppe Piccardo  -  29/07/2022

Il punto (di sintesi) sul consenso dei genitori alla vaccinazione da coronavirus ai minori

La risalita dei contagi  da coronavirus rende nuovamente attuale la problematica relativa al contrasto tra genitori in relazione alla vaccinazione di minori, questione sulla quale si è formata una  copiosa giurisprudenza di merito.

Il primo caso esaminato dalla giurisprudenza, al riguardo, è stato posto all’attenzione del  Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze, il quale ha autorizzato la vaccinazione anti covid 19 ad un minore tredicenne (quindi un c.d. “Grande minore”), a seguito del rifiuto della madre del minore medesimo, in quanto aderente al movimento di opinione, tutt’ora molto attivo, dei c.d.”No vax”.

Il caso esaminato dal G.T fiorentino si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a partire dal mese di settembre 2021, ha visto i Giudici di merito esprimersi nel senso di consentire le vaccinazioni anti covid 19, nel caso di disaccordo tra genitori, sentiti i minori interessati alla somministrazione, previo conferimento al genitore favorevole alla somministrazione medesima della responsabilità genitoriale esclusiva, limitatamente alle necessità legate al compimento dell’atto. L’orientamento suddetto si è formato sulla base delle decisioni del Tribunale di Massa Carrara del 14 settembre 2021, del Tribunale  Parma del 11 ottobre 2021, del Tribunale di Modena del 24 novembre 2021 e, infine, del Tribunale di Milano del 13 settembre 2021; quest’ultimo provvedimento riveste un interesse particolare, in quanto, tra l’altro, condanna il genitore contrario alla vaccinazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c, per responsabilità aggravata, in considerazione delle domande svolte nel giudizio e dell’atteggiamento ostile all’interesse del minore in relazione alla tutela della sua salute.(1)

Sotto il profilo normativo, le disposizioni che vengono  in rilievo sono l’articolo 3 della legge 22.12.2017 n. 219, relativo al consenso informato ai trattamenti sanitari a favore di minori, nonché l’articolo 316 c.c., secondo comma, nel caso di famiglia con genitori non separati, né divorziati, secondo il quale, in caso di contrasto tra genitori su questioni particolarmente importanti per il minore, ciascuno dei genitori può rivolgersi al giudice, per dirimere tale contrasto, Nel caso, invece, in cui i genitori siano separati o divorziati, opererà l’articolo 337 – ter, terzo comma c.c..relativo ai contrasti tra genitori relativi alle decisioni inerenti l’istruzione, l’educazione, la residenza abituale e la salute dei minori.

Il giudice competente a dirimere i contrasti sopra indicati è il Tribunale ordinario, nelle situazioni rientranti nell’articolo 316 , comma secondo, c.c, anche nel caso in cui la controversia insorga nell’ambito di un procedimento di competenza funzionale del Tribunale dei minori (in questo senso Trib. Minori di Torino 1.10.2021, in osservatoriodirittofamiglia.it).

Di particolare importanza, in questi procedimenti, è l’ascolto del minore, che, tra l’altro, con la riforma del processo civile in itinere non dovrebbe più essere delegato ai GOT, ma espletato esclusivamente dal Giudice togato.

In tutti i provvedimenti citati, si è proceduto, infatti, all’ascolto del minore in relazione alla questione che li riguardava in prima persona, a pena di nullità dei procedimenti, in quanto diritto fondamentale del minore medesimo, ed in conformità  ai principi della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 1.12.2009, che richiede espressamente la tutela dell’interesse superiore del minore medesimo.

Lo scrivente ritiene che la casistica giurisprudenziale riguardo al tema oggetto della presente nota, sicuramente si arricchirà di ulteriori casi, i quali, con tutta probabilità, saranno decisi tenendo conto delle “linee guida” processuali contenute nei casi citati, linee guida  che paiono orami sufficientemente consolidate. Circa la sospensione della responsabilità genitoriale, essa è sempre più applicata dai giudici nei casi in oggetto ed è comune ad una serie sempre più ampia di decisioni di merito.

Infine, per completezza, si dà conto che  il Tribunale di Genova, quarta sezione civile, ha adottato, in data 17 settembre 2021, e con riferimento alle vertenze quali quella in commento, delle “Linee guida di sezione”, al fine di dare uniformità alle decisioni relative al tema della vaccinazione a minori.

Le suddette ”linee guida” prevedono, in particolare:

* l’applicazione dell’articolo  3, comma V, della Legge 219/2017, anziché dell’articolo 316, comma 2 c.c. e/o 337 ter comma III c.c., per le decisioni in materia di vaccinazioni di minori, in caso di disaccordo tra i genitori; con conseguente competenza del Giudice Tutelare, anziché del Tribunale dei Minori, salvo il caso non sia già in corso procedimento di separazione o divorzio,

* l’audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto i 12 anni, ovvero di età inferiore, ove capace di discernimento, ai sensi della Convenzione di Oviedo sulla protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina del 4. 4. 1997;

* la competenza del Tribunale dei Minori, in caso sia il minore ad opporsi alla vaccinazione;

* la non necessità di alcuna autorizzazione del Giudice, qualora il minore abbia quale legale rappresentante un tutore, autorizzato, comunque, a prestare il consenso per la vaccinazione;

* la possibilità per il Servizio Sociale  in contrasto con i genitori del minore in relazione alla vaccinazione, o nel caso di minore in contrasto con entrambi i genitori, di inoltrare ricorso al GT per decidere al riguardo.

Di particolare importanza, nelle linee guida suddette,  la precisazione che in caso di minore capace di adeguato discernimento che abbia espresso volontà contraria al vaccino, seppur il vaccino stesso sia consigliato in conseguenza delle patologie del minore, si esprimerà, al riguardo, il Giudice, ma l’eventuale autorizzazione non consentirà la vaccinazione coattiva, in quanto trattasi sempre di trattamento sanitario non obbligatorio, in assenza, ad oggi, di un vero e proprio obbligo di legge in tal senso.

 (1) Le sentenze citate sono state oggetto di disamina nell’articolo redatto dallo scrivente ed apparso sulla pagina Persona e Danno in data 13.9.2021, Vaccinazione anti Coronavirus e contrarietà di uno dei genitori del minore”




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