In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall' art. 1117 c.c. –il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria– può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Cassazione, ordinanza 29 novembre 2024, n. 30713.
Notizia tratta da ilQG
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