Quando si pensa al danno non patrimoniale si pensa, di solito, alla responsabilità extracontrattuale. In effetti, in sede extracontrattuale, il legislatore ammette esplicitamente la risarcibilità di questa voce: art. 2059 c.c.
Ciò non significa, peraltro, che il danno non patrimoniale non sia risarcibile anche in sede contrattuale. L’art. 1218 non menziona esplicitamente tale possibilità, ma neppure la esclude; e la conclusione da trarre è, appunto, in senso positivo alla risarcibilità. Del resto due fra gli ambiti più importanti di risarcibilità del danno esistenziale e del danno morale, in Italia, sono proprio ambiti di responsabilità contrattuale, basta pensare alla medicina ed al lavoro subordinato.
Ciò che sarà necessario -questo si- è che la posizione soggettiva della vittima coinvolta nel contratto sia una posizione meritevole di tutela a livello di diritto costituzionale ma, anche, a livello di diritto civile.
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