-  Barizza Matteo  -  19/05/2013

IL DANNO DA USURA PSICOFISICA E' DANNO ESISTENZIALE – Cons. Stato, n. 7, 19 aprile .2013 – Matteo BARIZZA

Con la sentenza allegata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che l'attribuzione patrimoniale rivendicata da un dipendente pubblico per danno da usura psicofisica, derivante dalla perdita di riposo settimanale, ha natura risarcitoria e non retributiva, non consistendo in una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione da corrispondersi periodicamente e destinata a compensare l'eccedenza della prestazione lavorativa, bensì essendo diretta a indennizzare, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., il lavoratore per il predetto danno correlato all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'articolo 2946 c.c. e non il termine più breve quinquennale di cui ai successivi articoli 2947 c.c., previsto per il risarcimento del danno aquiliano, e 2248, n. 4, c.c., previsto per i crediti.

Oltre a quanto statuito nella massima, la pronuncia del Supremo Collegio risulta interessante in particolar modo per il ragionamento logico giuridico espresso nella parte motiva, laddove in più parti si dà conto dell'esistenza del danno esistenziale come voce di danno distinta da quello alla salute, o biologico.

 

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Richiamando il precedente della sezione V del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2012, n. 6161, l'Adunanza Plenaria afferma che i danni non patrimoniali conseguenti all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro possono consistere nel:

- danno biologico, ossia nella lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile;

- nel danno di tipo esistenziale, distinto dal primo e da intendersi come ogni pregiudizio di natura oggettiva e non meramente emotiva ed interiore al fare a reddituale del soggetto, tale da alterarne le abitudini, gli assetti relazionali e le scelte di vita quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, quale ad esempio il demansionamento del prestatore di lavoro.

Secondo l'Adunanza Plenaria il mancato riposo settimanale, ossia la prestazione lavorativa svolta anche nel settimo giorno, può comportare l'insorgenza di entrambi i tipi di danno sopra indicati: il danno da usura psicofisica, di tipo esistenziale, legato alla accresciuta penosità del lavoro in assenza delle pause di riposo garantite dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione, ed il danno alla salute o biologico, che si concretizza in una infermità del lavoratore.

Più propriamente, secondo il Collegio, il danno da usura psicofisica attiene ad un danno non suscettibile di accertamento medico-legale e deriva dalla mancata fruizione del riposo settimanale e compensativo, spettante ai dipendenti affinché essi possano integrare le proprie energie fisiche e psichiche, quale diritto perfetto ed irrinunciabile.

In particolare, si afferma, tale danno è rappresentato per come attinente alla sfera esistenziale perché tale da impedire al dipendente di realizzare, in tutto o in parte, la propria personalità, costringendolo a limitare, o nei casi estremi a non esercitare, quelle attività, anche non lavorative, che afferiscono alla vita normale di un soggetto.

Il diritto al riposo, continua il Supremo Collegio, afferisce a un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto, riconducibile, pertanto, al disposto di cui all'articolo 2059 c.c., il quale, interpretato in modo conforme a Costituzione, prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, in cui rientrano sia il danno alla salute in senso stretto, cosiddetto biologico, sia quello cosiddetto esistenziale, quale quello appunto di usura psicofisica, intesi come tipologie descrittive e non strutturali.

In tema probatorio, l'Adunanza Plenaria ha infine precisato che nell'ipotesi in cui il dipendente chieda in giudizio il risarcimento per danno da usura psicofisica, deducendo che tale danno sia stato provocato dal frequente mancato godimento del riposo settimanale, reiterato nell'arco di un notevole periodo complessivo di tempo, senza che egli abbia fruito di riposo compensativo e ancorché abbia percepito le previste maggiorazioni retributive per lo svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo, deve ritenersi soddisfatto dal ricorrente l'onere di allegazione concernente sia l'oggetto della domanda, che le circostanze costituenti il fatto base su cui essa si fonda, sicché il giudice può fare ricorso alle presunzioni, basata sulle regole di esperienza, per ritenere provato il fatto conseguenza del pregiudizio subito all'istante.

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Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 aprile - 7 maggio 2013, n. 2477
Presidente Romeo – Estensore Capuzzi

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