Danni  -  Redazione P&D  -  08/02/2024

Il danno biologico

Il danno biologico, nell’impostazione che più si raccomanda, altro non è se non un danno esistenziale; cioè un sotto-tipo o un emisfero di quest’ultimo. La distinzione tra gli ambiti in esame si pone non già sul terreno ontologico, trattandosi comunque di ripercussioni attinenti al piano della qualità della vita, bensì su quello delle prerogative formali, colpite all’inizio della sequenza. Nel caso del danno biologico vi è un evento corrispondente alla lesione della salute di qualcuno (fisica, psichica); nell’altro caso - danno esistenziale non-biologico - ci si trova di fronte all’aggressione di posizioni d’altro genere (onore, libertà di movimento, ambiente, privacy, normalità familiare, etc.).

               Il motivo per cui ogni confusione è impensabile, dunque, è che le realtà di cui si sta parlando - effettuali, consequenziali - hanno qua e là un’identica natura.

               Anche a voler seguire impostazioni differenti, sensibili alla peculiarità dell’una e dell’altra fonte del pregiudizio, e orientate a valorizzarle nell’assunzione di modelli più articolati, il discorso non cambia.

Sarebbe come domandarsi se vi siano, di fatto, differenze apprezzabili fra la condizione di chi ha visto crollare la propria casa per effetto di un’inondazione, piuttosto che di una frana, di un meteorite, del cedimento di una gru, oppure di un uragano, di un bombardamento, delle termiti: il danno per chi si trova senza tetto - posto che di questo si è chiamati a parlare - risulta in tutti i casi il medesimo; e le diversità genetiche (cioè la loro considerazione, in vista magari di un’inchiesta sulla responsabilità) mostrano comunque di attenere a segmenti della fattispecie, cioè a passaggi del giudizio, “anteriori”.

Corretta potrà essere invece, e al tempo stesso proficua, una comparazione delle attività realizzatrici che appaiono destinate a rimanere scosse – rispettivamente - nell’una serie e nell’altra.

 Manca lo spazio per svilupparla qui compiutamente. Quale che sia l’impostazione più consigliabile del discorso - se dal punto di vista dei beni toccati (quali, allora, gli svolgimenti ordinari che minacciano di restare compromessi), oppure da quello delle attività (quali allora i beni che, una volta colpiti, appaiono suscettibili di pregiudicarle più seriamente) - tre appaiono le combinazioni virtuali da distinguere: (a) attività che soltanto una lesione di tipo biologico potrà, di regola, incrinare; (b) attività insidiabili soltanto dall’attentato a prerogative diverse dalla salute; (c) attività suscettibili di venire schiacciate, a pari titolo, secondo modalità più o meno diverse, sia in un frangente che nell’altro.




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