Luigi Trisolino, giurista e scrittore progressista, nella rubrica “Il Pugno Destro delle Libertà!
Comunicati mobili” del blog “Luigi Trisolino liberalfree”, sostiene la proposta di riforma del Prof.
Paolo Cendon sul superamento dell’interdizione.
Luigi Trisolino scrive infatti quanto segue: “La dottrina civilistica cendoniana, nella sua sensibilità
giusesistenzialista, rileva da tempo i problemi posti dalla rigidità degli istituti codicistici della
interdizione e della inabilitazione. Un ordinamento giuridico che sia vocàto ai valori personologici
non può non riformare i propri vecchi istituti strumentali astrattamente congegnati per la cura della
persona, quando questi istituti strumentali rappresentano in concreto la negazione della reale
essenza mobile e sempre in divenire dell’essere umano. Occorrerebbe un po’ di realismo legale ed
esistenziale in più nel coraggio dei nostri rappresentanti in Parlamento. Lo Stato personologico e
costituzionale ha iniziato a muoversi per la cura concreta delle fragilità umane con la legge n. 6 del
2004 istitutiva della amministrazione di sostegno, più calzante per le sue dinamiche procedimentali
e sostanziali alle varie e mai uguali situazioni di fragilità e bisogno delle persone in concreto. Ma
ciò non basta. Evidentemente si deve passare ad un modello liberale progressivo e diverso,
neocostituzionale e neopersonologico, con il superamento dell’asfittico istituto codicistico della
interdizione, antilibertario nonché incompatibile con il ciclo biopsichico ed esistenziale dell’essere
umano nel suo incessante divenire esperienziale concreto”.
Trisolino ricorda come il Prof. Paolo Cendon sia accorto verso la piena protezione dei casi più
bisognosi, poiché ricorda che la proposta cendoniana tiene conto delle varie gradazioni di bisogno,
da accertare sempre e comunque periodo per periodo e mai una volta per tutte. Cendon ha sostenuto
infatti quanto segue: “Quanto alla possibilità di incapacitazione totale, o comunque, estesa alla
maggior parte degli atti, occorre precisare che la stessa dovrà costituire un tipo di intervento
soltanto eventuale; che spetterà al giudice disporre, volta per volta, più o meno ampiamente, a
seconda che vi sia o meno il concreto pericolo di un cattivo uso dei propri poteri e diritti, da parte
dell’interessato. Laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi,
l’amministrazione sarà di tipo non incapacitante al 100x100. Ci troviamo dunque, nella presente
riforma, di fronte ad una ‘filosofia’ opposta a quella dell’interdizione: l’incapacitazione può
riguardare, in effetti, solo gli atti specificamente menzionati nel decreto (magari uno soltanto di
essi); per tutto il resto, il beneficiario conserva intatta la propria sovranità”.