-  Rossi Valentina  -  12/05/2013

GUCCI PERDE CONTRO GUESS: TUTTA COLPA DELLE G – Trib.Milano, 2 maggio 2013 - Valentina ROSSI

Nella sentenza n. 6095 del 2 maggio 2013 il Tribunale di Milano si è pronunciato su una questione inerente la contraffazione dei marchi.

In causa due firme del panorama internazionale: Gucci e Guess.

La Guccio Gucci S.p.a promuoveva azione contro il brand americano Guess Inc. e Guess Italia chiedendo al Tribunale milanese di dichiarare la responsabilità per gli illeciti di contraffazione di numerosi marchi nazionali e comunitari in titolarità dell'attrice , nonché di dichiarare la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 2 e 3 anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria.

Parte attrice, inoltre, domandava l'inibitoria delle medesime condotte con fissazione di penale congrua nonchè la distruzione dei prodotti di cui essa è causa e del relativo materiale pubblicitario.

Si chiedeva poi la condanna delle convenute al risarcimento per il danno sofferto, alla restituzione degli utili e la pubblicazione dell'emananda sentenza.

In forza delle domande di contraffazione dei marchi, parte attrice, chiamava in causa anche un'altra società americana, la Zappos avendo essa venduto due modelli di scarpe della Guess considerate dall'attrice imitazione dei modelli Gucci.

La Zappos, dal suo canto, oltre al rigetto delle domande attoree eccepiva il difetto di Giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

Interveniva ex art. 105 c.p.c. con comparsa, la Luxury Goods Italia S.p.a azienda che si occupa della distribuzione dei prodotti Gucci sul territorio Italiano ,facendo proprie talune domande e difese di parte attrice.

Guess Inc. e Guss Italia oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, chiedevano di dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Guccio Gucci S.p.a .

In relazione poi alle domande proposte da parte attrice, parte convenuta insisteva sulla insussistenza della contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice, mentre in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la nullità di tutti i marchi azionati dalla Guccio Gucci S.p.a per carenza dei requisiti richiesti dalla legge per una valida registrazione.

I Giudici milanesi hanno respinto le richieste dello storico Brand fiorentino ed hanno ritenuto di rigettare tutte le domande proposte da Guccio Gucci S.p.a. e Luxury Good Italia nei confronti di Guess Inc. Guess Italia e Zappos ed hanno dichiarato inoltre la nullità di taluni marchi in uso da Gucci come richiesto da parte convenuta.

La Corte territoriale ha rilevato che il marchio Guess è abbastanza famoso per cui nessun rischio di confusione è ipotizzabile nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

Il consumatore, insomma, rilevano i Giudici milanesi ,è perfettamente in grado di capire le differenza tra segni e prodotti Guess rispetto a quelli Gucci e la scelta di un prodotto rispetto all'altro dipenderà soltanto dal look che si intende adottare . Per un look glamour , sexy e trendy – dicono i giudici – allora si sceglierà Guess , se per contro si desidera un look elitario e di classe allora si opterà per Gucci. Si è quindi escluso anche il rischio di associazione non essendo possibile che il consumatore ritenga che possa sussistere un legame societario fra Guess e Gucci.

Inoltre la G in corsivo utilizzata da Guess è diversa anche nel solo carattere tipografico.

Pur ritenendo la validità del marchio Gucci se ne deve escludere , la contraffazione da parte di Guess.

I giudici meneghini nel caso di specie, valutati nel dettaglio tutti i numerosi casi

indicati dalla difesa Gucci e vagliata anche la fattispecie nel suo complesso, hanno ritenuto che non si possa affermare che le scelte stilistiche Guess si siano ispirate ed allineate a quelle attuate da Gucci.

Circa poi la responsabilità di Zappos si tratta a detta del Collegio di un episodio isolato non ideneo da solo a costituire autonoma fonte di responsabilità risarcitoria.




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