Vi sono atti che devono restare depositati in copia, nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione medesima.
Devono restare depositati in copia, nella sede delle società partecipanti alla fusione – ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse: tale ultima possibilità risulta dalla modifica apportata, all'articolo 2501 septies del codice civile, dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123 -, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione medesima (se alla fusione non partecipano società per azioni o in accomandita per azioni, né società cooperative per azioni, tale termine è ridotto alla metà), salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime,
"il legislatore recepisce l'orientamento della dottrina che riteneva possibile la rinuncia ai termini da parte dei soci all'unanimità e con il consenso degli amministratori e dei sindaci. Il termine era considerato posto esclusivamente nell'interesse dei soci; anche se si ribadiva il diritto di questi di prendere visione della documentazione di cui all'art. 2501 septies" (Serrao D'Aquino 2003, 434)
e finché la fusione sia decisa:
I soci hanno diritto di prendere visione di tutti questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia; su richiesta del socio, le copie gli sono trasmesse telematicamente ma la società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società, dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa (tale ultima possibilità risulta dalla modifica apportata, all'articolo 2501 septies del codice civile, dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123):
"per quanto concerne specificamente i bilanci, la dottrina ha posto in evidenza che oggetto del deposito devono essere esclusivamente quelli riferiti ad esercizi chiusi e che sono stati oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, con i relativi allegati; ed, inoltre, si è rilevato che quando si utilizza il bilancio d'esercizio in luogo della situazione patrimoniale ad hoc (come consentito dall'art. 2501, 2° co. quater) non è necessario depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi" (Gaeta 2007, 1768).