Con recente pronuncia l'ottava sezione della Corte di Giustizia, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al danno immateriale:
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1.
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato.
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito.