Una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive e una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (“nummo uno”) da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento, la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
Cassazione civile con l’ordinanza n. 28505/2024
Visite, contatti P&D