Abbiamo avuto occasione di parlare qualche volta di risarcimento del danno non patrimoniale collegato all’uccisione dell’animale di affezione: il cane, il gatto, il pappagallo, il cavallo e così via. Un problema non diversissimo si pone nell’ipotesi in cui il fatto illecito imputabile al convenuto riguardi invece la distruzione di un oggetto di affezione, delle lettere, dei libri, un quadro, un vestito, il manoscritto di un libro, un giocattolo (cfr il famoso film Quarto potere di Orson Welles).
Ebbene, la conclusione è che laddove sia stato dimostrato che aveva effettivamente, per la vittima, un valore affettivo significativo, non pretestuoso, il risarcimento dovrà estendersi non soltanto ai profili patrimoniali, corrispondenti al valore di mercato di quell’oggetto ma anche a quelli di tipo spirituale.
Ciò come sempre nella duplice veste del danno morale, ossia il dolore, la sofferenza, i patemi d’animo, collegati la fatto che quell’oggetto non c’è più, nonché del danno esistenziale, corrispondente alle varie attività realizzatrici della persona che senza quell’oggetto l’interessato non è più in condizioni di svolgere.
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