-  Mazzon Riccardo  -  28/05/2014

DISTANZE E CONFINI: RESPONSABILITA' NELL'ABUSO EDILIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA - Riccardo MAZZON

Le linee guida dell"attuale disciplina sanzionatoria, per le violazioni inerenti le norme a carattere prettamente amministrativo, interessanti distanze e confini, possono così essere riassunte:

  • notevole irrobustimento del potere del giudice penale (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto);
  • maggiori sanzioni civili in capo ai beni oggetto d"abuso, quali il divieto d"allacciamento d"utenza ovvero la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto tali beni;
  • ampliamento delle ipotesi di responsabilità, a carico di tutti i concorrenti;
  • miglior tipizzazione della casistica dell"illecito;
  • immediatezza degli interventi, anche sostitutivi;
  • applicazione congiunta delle sanzioni civili, penali ed amministrative, specie per gli abusi più gravi.

L"estensione dei soggetti responsabili, per eventuali abusi edilizi, anche inerenti violazione di normative pubbliche attinenti a distanze e confini, ha esplicitamente coinvolto:

  • il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore, quanto alla conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano;
  • i suddetti, unitamente al direttore dei lavori, quanto alla conformità delle opere alle previsioni del permesso a costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo:

"l'intervenuto rilascio del titolo abilitativo non esime da responsabilità penale per l'abuso edilizio il committente, il titolare del permesso di costruire ed il direttore dei lavori (art. 29, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui detto titolo sia stato rilasciato in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici" Cassazione penale, sez. III, 08/06/2010, n. 27261 Annulla senza rinvio, Trib. Monopoli, 27 marzo 2009 - CED Cass. pen. 2010, rv 248070 – conforme: il combinato disposto degli artt. 120 e 122, l. prov. 5 settembre 1991 n. 22 impone che l'ingiunzione di rimessa in pristino sia sempre notificata al proprietario del bene immobile, oltre che ad altri soggetti, quali il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore lavori, i quali sono responsabili sia della conformità delle opere alla normativa urbanistica che delle modalità esecutive stabilite dalla concessione ad edificare, salvo che dimostrino di non avere responsabilità o corresponsabilità nell'effettuazione dell'abuso. La notificazione dell'ordinanza al proprietario del bene immobile, infatti, indipendentemente dall'esistenza di responsabilità accertate nei suoi confronti costituisce una precisa forma di garanzia a tutela dei diritti e dei doveri connessi al titolo di proprietà. La conoscenza dell'adozione di un'ordinanza di ripristino da parte dell'Amministrazione comunale è per tanto un preciso diritto del proprietario del relativo bene, non ultimo per il fatto che è il proprietario destinato, ove la rimozione di quanto abusivamente accertato non avvenga, a subire le articolate, ulteriori conseguenze previste dalla citata normativa, le quali possono giungere fino all'acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio del Comune: T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 24/07/2008, n. 195 B.B. ed altro c. (avv. Giudiceandrea, Von Zieglauer) c. Com. Sover, A.M.C.R. c. (avv. Dalla Fior, Lorenzi), (avv. De Guelmi) Foro amm. TAR 2008, 7-8, 1965 (s.m.)

I soggetti sopra citati sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

In particolare, il direttore dei lavori non sarà responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori dovrà, inoltre, rinunziare all'incarico, contestualmente alla comunicazione resa al dirigente:

"è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (art. 64 e 71, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico. (In motivazione la Corte, nel confermare la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistere l'obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori)" Cassazione penale, sez. III, 17/06/2010, n. 34602 Rigetta,Trib. Lagonegro, 06 ottobre 2009 P. CED Cass. pen. 2010, rv 248328 – conforme, nel senso che in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica: Cassazione penale, sez. III, 20/01/2009, n. 14504 Annulla senza rinvio, App. Torino, 24 Gennaio 2008 R. e altro CED Cass. pen. 2009, rv 243474 Cass. Pen. 2010, 12, 4398.

In caso contrario il dirigente segnalerà al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, passibile così di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni:

"in materia edilizia l"elemento psicologico del reato può concretarsi indifferentemente nel dolo o nella colpa, e quindi versa certamente in colpa, sotto l"aspetto della negligenza, e non può invocare la buona fede, il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato" Cassazione penale, sez. III, 08/07/2008, n. 36567 L.T. e altro Riv. giur. Edilizia 2009, 2, 663.

Per le opere realizzate successivamente a presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

Peraltro,

"il progettista assume la qualità di soggetto esercente un servizio di pubblica utilità anche in occasione della relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività: di conseguenza, rilevano sul piano penale anche le false attestazioni eventualmente contenute in tale relazione, qualora relative allo stato dei luoghi ed alla conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la possibilità futura di una difformità con le opere concretamente realizzate" Cassazione penale, sez. III, 20/05/2010, n. 27699 C. Riv. giur. Edilizia 2010, 5, 1720.

In caso di dichiarazioni non veritiere, contenute nella relazione accompagnatoria della D. I. A., ex articolo 23, comma 1, del T.U. dell"Edilizia, (oltre all"esistenza di reati penali

"il progettista, consapevole dell'abusività dell'intervento, è responsabile del reato di lottizzazione abusiva, in quanto arreca un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso, diretto a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale" Cassazione penale, sez. III, 12/05/2011, n. 23646 Annulla senza rinvio, App. Bari, 21/12/2009 T. e altro CED Cass. pen. 2011, rv 250523

eventualmente in tale occasione commessi), l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al competente ordine professionale, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

"la qualità di progettista delle opere abusive e la presenza sul luogo dell'abuso per interloquire con i tecnici comunali sono semplici indizi che, tenendo conto della gravità delle conseguenze che la legge connette all'abuso edilizio, non sono sufficienti a comprovare anche la qualifica di direttore dei lavori, la quale viceversa presuppone la sussistenza di elementi sicuri, preferibilmente di natura documentale, atti a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la posizione soggettiva de qua" T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 04/11/2008, n. 2750 A. c. (avv. Demarca, Revelli) c. Com. Cuneo c. (avv. Barosio) Foro amm. TAR 2008, 11, 2966 (s.m.).

 




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