Nel ricordare l'articolo https://www.personaedanno.it/articolo/il-principio-orizzontale-non-arrecare-un-danno-significativo-principio-orizzontale-dnsh-al-quale-sono-sottoposte-tutte-le-misure-del-pnrr, sul il principio orizzontale «non arrecare un danno significativo» principio orizzontale” (DNSH) al quale sono sottoposte tutte le misure del PNRR, si riprende in questo contesto un tentativo di riepilogo della materia.
Sulla sitografia dedicata https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html si riscontra il principio di cui al titolo quale pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.
Il DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
L’accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è dunque condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all’ambiente (Regolamento Ue 2021/241 del 12/2/2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241).
Il regolamento UE 2020/852 del 18/6/2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852, stabilisce che gli interventi del PNNR non devono arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:
Il nostro ordinamento italiano, stante la suddetta regolamentazione eurounitaria ha cercato di disciplinare la materia mediante anche linee di prassi come, ad esempio, la circolare della ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_checklist.pdf
E' poi seguita la circolare della stessa ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_checklist.pdf,https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/errata-corrige-21_10.pdf,https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/Checklist-schede-tecniche.pdf
Importanti le Faq che possono ritrovarsi sulla normativa atipica della GuUe e sitografia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202300267, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300305