Danni  -  Giuseppe Piccardo  -  11/12/2021

Danno parentale: contrasto interpretativo in Cassazione sui parametri di liquidazione

Due  recenti sentenze della Corte di Cassazione riaprono il dibattito sui parametri di liquidazione del danno parentale; mi riferisco alle sentenze della Suprema Corte del 10 novembre 2021, numero 33005 e del 5 maggio 2021, numero 11719.

La questione, risolta in modo diverso dai due arresti riguarda, in particolare, la possibilità di utilizzo delle tabelle milanesi sul danno non patrimoniale in relazione alla quantificazione, e successiva liquidazione, del danno c.d. “parentale”, al fine di adeguare il più possibile il risarcimento alla situazione di fatto concreta, relativa alla perdita di un congiunto a seguito di fatto illecito.

Per maggiore chiarezza di lettura, lo scrivente ritiene opportuno sintetizzare i principi espressi nelle due sentenze citate. Secondo la sentenza più recente, la numero 33005 del 10 novembre 2021, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato mediante l’utilizzo di una tabella  basata sul sistema a punti e, quindi, una tabella che preveda l'adozione del criterio a punto unitamente all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti. Tra queste ultime, i Giudici indicano l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, oltre che l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, previa adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. 

Secondo la sentenza meno recente, e precisamente la numero 11719 del 5 maggio 2021, invece, la liquidazione del danno parentale deve avvenire secondo i parametri delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, e quindi con il sistema c.d. “a punti”, salva l’applicazione di  criteri o tabelle diverse, come quelle redatte dal Tribunale di Roma che restano astrattamente adottabili, previa congrua motivazione nel caso intenda discostarsene.

Preliminarmente, va precisato che la questione circa l’utilizzo o meno delle tabelle milanesi si pone in quanto queste, a seguito della sentenza della Suprema Corte numero 12408/2011, rappresentano uno strumento di applicazione generale e nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale in modo uniforme e prevedibile, evitando così un liquidazione soggettiva rimessa al mero apprezzamento del Giudice. Proprio per queste ragioni, non è più richiesta la produzione in giudizio delle tabelle, come aveva sostenuto, inizialmente, la Suprema Corte, con la sentenza sopra citata.

Secondo la giurisprudenza che mette in dubbio l’applicazione esclusiva delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale, rappresentata alla sentenza più recente della Cassazione, in commento, le tabelle suddette non avrebbero le caratteristiche richieste per il calcolo del  pregiudizio da perdita parentale, in quanto strutturate su una “forbice” di valori compresi tra un minimo e un massimo, anziché su un criterio a punti, con una significativa differenza in termini di valori risarcitori. Infatti, secondo questa prospettazione, il pregiudizio in oggetto, deve essere liquidato seguendo una tabella che abbia i seguenti requisiti, presenti nelle tabelle elaborate al Tribunale di Roma:

a) criterio c.d. “a punto variabile”; 

b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 

c) modularità;

d) elencazione delle circostanze di fatto (in particolare l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi valori

La sentenza numero 11719 del 5 maggio 2021, diversamente, sostiene l’applicabilità delle tabelle milanesi anche al danno parentale sulla scorta dell’argomento secondo cui “ La decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura - le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida (Cass 22/01/2019 n. 1553) - ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento”.

Come si evince da quanto sino ad ora esposto, la questione del danno non patrimoniale è aperta e non ha, ad oggi, trovato un suo assetto definitivo.

Per completezza, si dà conto, in questa sede, che di recente, in dottrina, con riferimento alle prospettive evolutive del danno non patrimoniale e, in particolare, alla  questione in oggetto, si è evidenziato, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. parentale, che la personalizzazione del danno prevista in un tetto minimo e massimo dalle tabelle milanesi potrebbe costituire un problema laddove questi limiti costituiscano esclusivametne una mera perimetrazione della valutazione equitativa del danno, senza specificarla in relazione al punto variabile, facendo venire meno, così, la funzione unificatrice della  liquidazione del danno non patrimoniale delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milnao.

Gli sviluppi delle modalità di liquidazione del danno parentale sono incerti e, ad oggi imprevedibili, così come gli esiti del dibattito tra chi ritiene che il danno non patrimoniale non possa essere valutato mediante parametri rigidi e fissi come quelli tabellari e chi sostiene la tesi contraria, per ragioni di certezza del diritto. Un intervento  chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su questi punti, ad avviso dello scrivente, potrebbe essere utile al fine di meglio valutare la questione ed evitare irrragionevoli disparità di trattamento tra situazioni di fatto purtroppo simili anche nella loro drammaticità.


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