Ricorrendo la fattispecie di cui all’ art 2051 cod. civ., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell’evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26895
Notizia tratta da IlQG
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